L’esperto: «Foodora raccomandava ai rider orari e tratte. Non era un lavoro autonomo»
«La notizia vera sul caso Foodoraè che per la prima volta è stato applicato l'articolo 2 del decreto legislativo 81/2015, una norma delJobs actper intenderci, che estende le protezioni del lavoro subordinato a quei collaboratori che sono autonomi solo sulla carta», racconta a Open Antonio Aloisi, docente a contratto di Studi giuridici all'Università Bocconi. «La prestazione di quei rider, invece, era organizzata dal committente».
Antonio Aloisi,PhD Fellow Università Bocconi
Qual è la situazione in Europaper quanto riguarda il tema del lavoro subordinato?
«Le sentenze sul lavoro subordinato in questo periodo fioccano in tutti i paesi europei. L'11 gennaioc’è stata una sentenza francese, della corte d'Appello di Parigi, poche settimane fa c’era stata un’altra sentenza sui rider del tribunale di Siviglia in Spagna. In generale c’è questa tendenza delle corti ad andare a guardare la realtà del rapporto di lavoro. Mentre ledirettive europee poco dicono in merito, il diritto del lavoro ha una caratteristica tipica: le parti possono definire il rapporto come meglio credono, ma in tribunale prevale la sostanza sulla forma. Un rapporto può essere classificato contrattualmente come autonomo ma, se non lo è nella concretezza, i giudici possono contraddire la lettera del contratto. Ovviamente si tratta di casi che vengono risolti dai giudici sulla base delle proveportate dalle parti. Quindi dare una risposta universale è impossibile. Va sottolineatoche recentementediversi tribunali stanno sviluppando un ragionamento più o meno analogo benché si tratti di casi diversi. A Parigi riguardava gli autisti di Uber, a Torino dei fattorini di Foodora, a Siviglia di quelli di Deliveroo».
E verso quale direzione si muovono i giudici?
«La tendenza più recente è quella di far emergere in sede di processo il fatto che le piattaforme esercitano una qualche forma di potere sui fattorini. Poi l’intensità di questo potere può essere differente. Non ho avuto modo di leggere il dispositivo, ma ciòche il tribunale d’Appello torinese dovrebbe aver riconosciuto è un forma di potere che si definisce “potere dell'organizzazione della prestazione”. In questo caso la prestazione di quei cinque fattorini. Non è un processo su Foodora, ma su un caso specifico perché il diritto del lavoro funziona così: ogni sentenza ha a che fare con il caso concreto. In questa situazione,si è ritenuto che la piattaforma Foodora organizzasse la prestazione di quei lavoratori almeno in quanto a tempi e luoghi. In sostanza, per quanto provato dai fattorini, la piattaforma imponeva certi turni, raccomandava delle tratte da seguire per completare la consegna nei tempi più brevi e, in un certo senso, faceva venire meno l’autonomia di questi lavoratori, che non erano autonomi così come si leggeva sul loro contratto».
Si tratta di una novità assoluta per l'Italia?
«Bisognerà guardare per bene le motivazioni del dispositivo. La notizia vera è che una norma del Jobs act è stata applicata di fatto per la prima volta. Una norma che in dottrina ha fatto molto discutere perché ha una formulazione un po’ criptica. In realtà, il comma 1 dell’art 2 del decreto legislativo 81/2015, uno dei tanti decreti che fanno parte del pacchetto del Jobs act, estende le protezioni tipiche del lavoro subordinato a quei collaboratori la cui prestazione è organizzata da un committente, la piattaforma per intenderci, in quanto a tempi e spazio della prestazione stessa».