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Verso il voto in Sardegna: i social network e il silenzio elettorale

21 Febbraio 2019 - 06:11 David Puente
Durante le elezioni in Abruzzo il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha violato il silenzio elettorale attraverso i social? Ecco perché dovrebbe dare la possibilità a tutti, oppure no

Domenica 10 febbraio 2019 il ministro dell'Interno Matteo Salvini, conun tweet, avrebbe violatoil silenzio elettorale. Questa è l'accusa posta da esponenti politici e da testate giornalistiche, inclusa Open, per aver di fatto lanciato un invito al voto a favore della Lega:«Io ce l'ho messa tutta! Oggi tocca a voi: dalle 7 alle 23, bastano 5 minuti del vostro tempo: una croce sul simbolo Legae vinciamo! #primagliitaliani». Nel tweet è presente anche un video che, insieme a un altro simile pubblicato poco prima, permette di comprendere un intervento coordinato con il suo staff di Partito e non una comunicazionespontanea dettata dal momento. Cosa dice la legge? Questo è il punto.

Verso il voto in Sardegna: i social network e il silenzio elettorale foto 1

I due video elettorali condivisi su Twitter nel giorno del voto da Matteo Salvini.

La legge

In tema di silenzio elettorale bisogna tenere conto della legge del 4 aprile 1956, n.212,«Norme per la disciplina della propaganda elettorale», modificata dalla legge del 24 aprile 1975, n.130, eildecreto legge 6 dicembre 1984, n.807, convertito dalla legge 4 febbraio 1985, n.10, nelle quali non c'è un esplicito riferimento ai nuovi canali di informazione digitali come internet e i socialnetwork.

L'articolo 9 della legge del 1956, modificata da quella del 1976,riporta i divieti:

art.9

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.
Nei giorni destinati alla votazione altresi' e' vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge.
Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000

Nel decreto legge 6 dicembre 1984, n.807, convertito dalla legge 4 febbraio 1985, n.10, all'art. 9-bisvengono considerate anche le emittenti radiotelevisive private:

art.9-bis(Divieto di propaganda elettorale)

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale.

La mancanza di un riferimentospecifico ai nuovi mezzi di comunicazioneha generatodue diverse scuole di pensiero che cercano, in qualche modo, di interpretare la norma al fine di coprirne il vuoto. Quella predominante prevede la libertà di propaganda sui socialnetwork e dunque un secco«No» al divieto, anche in mancanza di precedenti legali che facciano in qualche modo scuola, dando ragione a Matteo Salvini e torto a chi sostiene che abbia violato il divieto.

Quale organo istituzionale deve occuparsi di controllare e punire in caso di violazione della legge? Il ministero dell'Interno, proprio quello di Matteo Salvini:

E’ compito del ministero dell’Interno, ed in particolare della Direzione centrale dei Servizi elettorali – incardinata nel Dipartimento per gli affari interni e territoriali – curare gli adempimenti preparatori ed organizzativi per lo svolgimento di tutte le consultazioni elettorali e referendarie. In particolare, la struttura svolge la funzione di supporto giuridico e tecnico-organizzativo agli uffici elettorali delle prefetture e dei comuni sui procedimenti elettorali, sulla tenuta e revisione delle liste elettorali ed in materia di vigilanza sulla propaganda elettorale.

Nel caso di un esposto contro il tweet di Matteo Salvini, a doversene occupare dovrebbe essere il suo stesso ministero. Il leader leghista, tuttavia, potrebbe aver chiesto un parere al ministero che presiede prima di avviare la campagna social ottenendo un via libera, ma senza aver informato di questa possibilità gli alleati e gli avversari, non permettendo a tutti quanti di agire nellamedesima condizione.

I social come luogo aperto al pubblico

Se leemittenti radiotelevisive private non possono violare il silenzio elettorale, cosa succede se l'emittente è una web Tv? Isocial network possono essere considerati luoghiaperti al pubblico? Se da una parte i socialo i siti internet non sono equiparati aigiornalicartaceio alla televisione, dall'altra la diffusione attraverso questi mezzi viene considerata«aggravante a mezzo stampa» in una denuncia per diffamazione. Qui passiamo alla seconda scuola di pensiero in merito alla legge, dove isocial vengono considerati un luogo aperto al pubblico:

«Innegabile che la piattaforma sociale Facebook (disponibile in oltre 70 lingue, che già nel 2008 contava più di 100 milioni di utenti) rappresenti una sorta dipiazza immaterialeche consente unnumero indeterminato di accessi e visioni, rese possibili da una evoluzione scientifica che il Legislatore non era arrivato ad immaginare»

Cassazione Penale, Sez. I, 12 settembre 2014 (ud. 11 luglio 2014), n. 37596

I socialsono uno strumento di comunicazione ancora più "invasivo" rispetto a un canale televisivo e una testata giornalistica, di fatto chiunque, durante l'attesa di fronte al seggio elettorale, potrebbe scrollare la home page di Twitter o Facebookriscontrando la condivisionedel video lanciato da Matteo Salvini da parte di un amico o un parente durante la giornata del voto. Negli ultimi anni abbiamo parlato tanto delle cosiddette «fakenews», e delle probabilità di influenzare il voto, e queste possono essere di fatto diffuse anche nel giorno in cui vi recate alle urne.

Nel 2018, in vista della campagna elettorale per le elezioni che hanno poi portato – dopo lunghe consultazioni – all'attuale Governo giallo-verde, l'AGCOM aveva delineato delle linee guida che riguardavano anche i social network:

“Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale”. La normativa vigente vieta di fatto ogni forma di propaganda elettorale (in tv e attraverso comizi pubblici) nel giorno del voto e in quello precedente. Sarebbe pertanto auspicabile che anche sulle piattaforme in questi due giorni fosse evitata, da parte dei soggetti politici, ogni forma di propaganda, per evitare di influenzare con pressioni indebite l’elettorato ancora indeciso.

Se da una parte è legittimo criticare chi sfrutta questa falla per fare propaganda elettorale, è legittimo usarla anche, in mancanza di una regolamentazione, soprattutto se le campagne di propaganda elettorale si spostano sempre di più online. Un caso tutto italiano dovrebbe porre le basi per valutare ulteriormente una norma in proposito: le elezioni di Seregno (Milano).

Nel 2018, il Comune di Seregno è stato oggetto di una campagna social in vista del ballottaggio finale. Una delle liste«perdenti» avevaannunciato via Facebook, Youtube e Twitterl'accordo e ilsostegno a una delle due«finaliste». A seguito della vittoria, il gruppo che aveva appoggiato il neo sindaco si è visto negare i seggi siccome non c'era stato alcun atto formale dell'alleanza, nonostante fosse noto a tutti e i socialfornissero le prove.Da unpunto di vista legale è tuttocorretto: l'alleanzadoveva essere formulata in forma scritta presso la segreteria del Comune. Dal punto di vista comunicativo i cittadini erano giunti alla notizia tramite i mezzi di comunicazione, ignoratidalle leggi attuali.

Conclusioni

Risulta sbagliato ritenere che Matteo Salvini abbia violato il silenzio elettorale, mentre gli altri partiti – per timore di sanzioni – avrebbero evitato di fare propaganda durante il giorno del voto. A questo puntoè bene che, in attesa di una legge che aggiorni quella attuale dove si specifica il ruolo della rete nel silenzio elettorale, il Ministro dell'Interno dichiari formalmente che tutte le forze politiche hanno questa possibilità o, in caso contrario, le neghi a chiunque, incluso il suo Partito.

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