In Evidenza Cop29Donald TrumpGoverno Meloni
POLITICADecreti sicurezzaGoverno Conte IImmigrazioneM5SMatteo SalviniONG

Decreto Sicurezza bis, cosa prevede e come è cambiato

Il provvedimento voluto fortemente dal vicepremier Matteo Salvini è stato approvato in via definitiva dal Senato il 5 agosto 2019

Il decreto legge n.53 del 14 giugno 2019, Disposizioni urgenti per il potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza, conosciuto come decreto Sicurezza bis, è stato approvato definitivamente dal Senato il 5 agosto del 2019. Il provvedimento, fortemente voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, regolamenta, tra le altre cose, la chiusura dei porti italiani alle navi delle Ong che soccorrono i migranti e stabilisce le sanzioni in caso di forzatura del blocco, come è accaduto a fine giugno a Lampedusa, quando la capitana della Sea Watch, Carola Rackete, ha deciso di entrare in porto nonostante il divieto imposto dal ministero dell’Interno.

L’iter travagliato

Il decreto, anche per le tensioni all’interno delle forze di governo, ha avuto un iter complesso e ha subito diverse modifiche, sia prima dell’approvazione da parte del Consiglio dei ministri che durante il passaggio parlamentare. Il 25 luglio, giorno in cui il testo fu approvato alla Camera, il presidente della Camera e volto storico del M5s, Roberto Fico, lasciò l’Aula prima del voto: un gesto di dissenso che aveva già fatto in occasione dell’approvazione del primo decreto sicurezza.

La fiducia e le defezioni nel M5S

Il governo Conte, sia alla Camera che al Senato, ha posto sul decreto Sicurezza bis la questione di fiducia: pur essendo passato senza intoppi, ci sono state alcune defezioni fra i deputati del Movimento 5 Stelle, alcuni dei quali hanno abbandonato l’Aula al momento del voto. Si tratta di 17 deputati, fra cui il già ricordato presidente della Camera Roberto Fico e 5 senatori. Sull’approvazione al Senato hanno pesato l’astensione di Fratelli d’Italia e la scelta di Forza Italia di non votare contro il provvedimento.

Cosa prevede

Il decreto è composto da 18 articoli e tocca vari temi:

  • La chiusura dei porti alle navi non spetterà più al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma al ministro dell’Interno che potrà «limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale» ogni qual volta riterrà a rischio l’ordine pubblico
  • L’importo e la natura delle sanzioni per chi vìola il divieto d’ingresso in acque italiane: oltre a una multa, è prevista anche la confisca della nave e l’arresto di chi non rispetta la legge o compie atti di resistenza e violenza contro nave da guerra (reati di cui era stata accusata Carola Rackete)
  • I fondi (3 milioni di euro dal 2019 al 2021) per il contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per le operazioni di polizia sotto copertura
  • I fondi per il rimpatrio dei cosiddetti “migranti irregolari” (due milioni di euro per il 2019 che potranno aumentare fino a un massimo di 50)
  • Sulla gestione dell’ordine pubblico durante le manifestazioni sportive e di protesta ci sono una serie di novità:
    • Pene più alte per chi usa il casco o qualunque altro sistema che impedisca il riconoscimento facciale durante le manifestazioni o nei luoghi aperti al pubblico (come gli ospedali)
    • L’introduzione nel codice penale di una “fattispecie delittuosa” che permetterà di punire chiunque usi razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili, mazze, bastoni o altri oggetti contundenti o comunque atti ad offendere: è prevista un’aggravante se questi oggetti vengono usati durante una manifestazione in luogo pubblico
    • L’inasprimento delle pene per tutti i reati che hanno a che fare con l’insubordinazione e l’offesa (anche fisica) nei confronti dei pubblici ufficiali
    • Inasprimento del Daspo per i recidivi ed estensione del divieto a chi sia già stato denunciato
    • Più tutele per gli arbitri
    • Lotta al bagarinaggio

La chiusura dei porti

All’articolo 1 il provvedimento stabilisce che il ministro dell’Interno «può limitare o vietare l’ingresso il transito o la sosta di navi nel mare territoriale» per ragioni di ordine e sicurezza, cioè quando si presuppone che sia stato violato il testo unico sull’immigrazione e in particolare si sia compiuto il reato di «favoreggiamento dell’immigrazione clandestina». In una prima versione del decreto, i ministri delle Infrastrutture e della Difesa dovevano semplicemente essere informati dal Viminale dell’attuazione del blocco navale. Nel testo definitivo, invece, il provvedimento deve essere controfirmato dai titolari dei due dicasteri che, in questo esecutivo, sono esponenti del Movimento 5 Stelle, rispettivamente Danilo Toninelli e Elisabetta Trenta.

Le sanzioni

L’articolo 2 prevede una sanzione da un minimo di 150 mila euro a un massimo di un milione di euro per il comandante della nave «in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane». Inoltre, come sanzione aggiuntiva, è stabilito anche il sequestro della nave. Per il comandante della nave è previsto l’arresto in flagranza nel caso in cui incorre nel «delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra, in base all’art. 1100 del codice della navigazione», come avvenuto nel caso di Carola Rackete, poi scarcerata dal gip di Agrigento Alessandra Vella.

La confisca della nave, nel testo originario, era prevista soltanto se il reato veniva reiterato, mentre le sanzioni per la violazione della chiusura dei porti sono state fortemente inasprite: nella versione precedente la “multa” andava da 10 mila a 50 mila euro. Mentre nel testo precedente anche l’armatore era punibile con l’ammenda, ora dovrà pagare solo nel caso in cui il comandante non sia materialmente in grado di farlo.

Gli articoli 1 e 2 della seconda versione del decreto Sicurezza Bis
Gli articoli 1 e 2 della terza versione del decreto Sicurezza Bis

Le altre misure di contrasto all’immigrazione clandestina

L’articolo 3 va a modificare l’articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale e stabilisce che la procura distrettuale diventi competente per tutte le indagini che riguardano il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Con l’articolo 4 vengono stanziati 500mila euro per il 2019, un milione di euro per il 2020 e un milione e mezzo per il 2021 per il contrasto al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per operazioni di polizia sotto copertura. Due milioni di euro per il 2019, che potranno aumentare fino a un massimo di cinquanta milioni di euro, sono previsti all’articolo 12 per il rimpatrio dei migranti irregolari.

Le nuove norme sulla gestione dell’ordine pubblico

Dall’articolo 6 al conclusivo articolo 18, il decreto Sicurezza bis introduce nuove norme e reati in merito alla gestione dell’ordine pubblico durante le manifestazioni di protesta e sportive. In particolare, si introduce «una nuova fattispecie delittuosa, che punisce chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, utilizzi – in modo da creare concreto pericolo a persone o cose – razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili, nonché facendo ricorso a mazze, bastoni o altri oggetti contundenti o comunque atti ad offendere». La pena in questo caso va da 6 mesi a due anni.

Aumentano le pene per chi usa i «caschi o di qualsiasi altro dispositivo che renda irriconoscibile una persona», nelle manifestazione o in luoghi aperti al pubblico. L’articolo 7 prevede un inasprimento delle pene per chi compie una serie di reati: «violenza o minaccia a un pubblico ufficiale», «resistenza a un pubblico ufficiale», «violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti», «devastazione e saccheggio», «interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità». Viene eliminata l’archiviazione per lieve tenuità del fatto nei casi di violenza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

È previsto inoltre l’inasprimento del Daspo per i recidivi ed estensione del divieto di andare allo stadio o partecipare ad altre manifestazioni sportive per chiunque sia già stato denunciato per aver preso parte o incitato alla violenza, non solo in Italia ma anche all’estero. Per i recidivi, il Daspo non potrà durare meno di 5 anni. Episodi di minaccia o violenza contro gli arbitri saranno puniti con la reclusione da 6 mesi fino a 5 anni. Per quanto riguarda il contrasto al bagarinaggio, i sindaci avranno la facoltà di allontanare i bagarini (i venditori abusivi, ndr) dai luoghi pubblici.

Le nuove assunzioni

L’articolo 8 autorizza il ministero della Giustizia all’assunzione, per il 2019/2010, di «un contingente massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale» con il fine di dare attuazione a «un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l’uso di strumenti telematici, l’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell’attività di prevenzione e repressione dei reati».

Le misure di contrasto della violenza nelle manifestazioni sportive

Gli ultimi articoli del decreto Sicurezza bis si occupano delle misure di contrasto della violenza nelle manifestazioni sportive. In particolare, il testo prevede che il questore possa impedire l’accesso alle manifestazioni sportive a chi abbia denunce pendenti o abbia preso parte a episodi violenti in occasione di eventi sportivi, o anche semplicemente chi abbia incitato o inneggiato alla violenza. Il divieto è esteso anche a chi abbia commesso il reato all’estero. Infine, più sanzioni per chi fa bagarinaggio.

Cosa cambia, punto per punto

  • Il ministro dell’Interno sostituisce quello delle Infrastrutture e dei Trasporti: sarà lui a stabilire i divieti di ingresso alle navi in acque territoriali italiane, qualora lo ritenga necessario
  • Le ong che violeranno il divieto d’ingresso nei porti andranno incontro a sanzioni più alte, confisca della nave e, nel caso del capitano, all’arresto
  • Aumentano i fondi per il contrasto all’immigrazione clandestina e per i rimpatri degli immigrati “irregolari”
  • Per quanto riguarda la gestione dell’ordine pubblico durante le manifestazioni:
    • viene creata una nuova fattispecie di reato per chi usa oggetti in grado di fare del male (bastoni, spranghe, razzi, fuochi d’artificio, ecc)
    • vengono aumentate le pene per chi usa caschi o altri mezzi per non farsi riconoscere durante le manifestazioni o in luogo aperto al pubblico
    • vengono inasprite le pene per chiunque compia «violenza o minaccia a un pubblico ufficiale», «resistenza a un pubblico ufficiale», «violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti», «devastazione e saccheggio», «interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità»
    • Non è più prevista l’archiviazione per lieve tenuità del fatto per chi commette i reati di violenza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Leggi anche:

Articoli di POLITICA più letti