Processo civile, via libera alla riforma: cosa cambia per i processi
Il governo supera il primo scoglio sulla Giustizia con la riforma del processo civile, approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri. Restano sul tavolo le tensioni per le misure della prescrizione, contenute nel dl Anticorruzione, sulla quale la maggioranza cerca ancora un’intesa, ma per la quale lo stesso premier Conte si è detto ottimista.
La riforma prevede quattro principali novità, a cominciare dalla riduzione dei tempi del processo, attraverso la compressione dei termini per lo svolgimento delle varie fasi e l’obbligo, da parte del giudice, quando provvede sulle istanze istruttorie, di predisporre il calendario delle udienze nonché, per le parti, l’obbligo di deposito dei documenti e degli atti esclusivamente con modalità telematiche.
Sui contenziosi, si amplia il catalogo delle controversie nelle quali è obbligatorio il preventivo tentativo di risoluzione alternativa, che viene invece escluso, quale condizione di procedibilità, in alcuni settori nei quali non ha funzionato adeguatamente (responsabilità sanitaria; contratti finanziari, bancari e assicurativi).
La riforma prevede anche una semplificazione e riduzione dei riti, con la revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado nel rito monocratico e la riduzione del novero dei casi in cui la competenza è attribuita al tribunale in composizione collegiale. In coerenza con le nuove disposizioni, si dispone che anche il processo davanti al giudice di pace si svolga sul modello di quello davanti al tribunale in composizione monocratica, eliminando il tentativo obbligatorio di conciliazione
In tema di espropriazione immobiliare, si introducono nuove norme che mirano da un lato a una maggior tutela del debitore, dall’altro alla riduzione dei tempi e dei costi, a vantaggio del creditore, con la previsione che il debitore possa essere autorizzato dal giudice a vendere direttamente il bene pignorato.
Infine, particolare attenzione viene riservata dal testo al procedimento per lo scioglimento delle comunioni, che risulta oggi tra quelli con durata più elevata. Poiché lo strumento della mediazione si è rivelato in questa materia particolarmente efficace, si introduce uno speciale procedimento di mediazione, che dovrà essere condotto da un mediatore, avvocato o notaio, iscritto in uno speciale elenco e si prevede che, in caso di esito negativo della mediazione, la relazione finale redatta dal mediatore sia assunta come base per il successivo procedimento contenzioso.