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«Tassa sui balconi», ecco cosa dice la Legge di Bilancio e come si è difeso il Ministero dell’Economia

19 Gennaio 2020 - 19:58 David Puente
Lo Studio Tremonti accusa, il Mef risponde, ma ciò che conta è quello che è scritto nella legge di bilancio

Incalza la polemica sulla cosiddetta «tassa sull’ombra dei balconi» prevista, secondo l’avvocato Giuseppe Pizzonia dello Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati, all’interno della Legge di Bilancio del 27 dicembre 2019. In molti hanno risposto all’accusa dell’introduzione della tassa riportando come prova la smentita del MEF:

Il tema di una pseudo ‘tassa sull’ombra’ non esiste. Il nuovo canone previsto dalla Legge di Bilancio sostituisce i tributi locali Tosap e Cosap, derivando dagli stessi i presupposti impositivi. Per questa ragione, può colpire solo le fattispecie già gravate da Tosap e Cosap, tra le quali non è compresa l’occupazione tramite balconi e verande.

Non basta, per essere sicuri bisogna leggere quanto contenuto nella Gazzetta Ufficiale.

Che cos’è la Tosap?

Tosap è l’acronimo di «tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche» che viene applicata quando si occupa un bene del demanio o del patrimonio indisponibile degli enti pubblici (es. strade comunali e provinciali, piazze, parchi). I tipi di occupazione per i quali bisogna versare la tassa sono previsti all’interno dell’art. 38 del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993:

Art. 38.
Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonche’ le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresi’, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitu’ di pubblico passaggio.

4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all’imposizione da parte dei comuni medesimi.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.

Quello che ci interessa sapere è che al comma 2 leggiamo che vengono esclusi dalla tassazione i balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi di carattere stabile. In parole semplici, secondo la norma entrata in vigore nel 1994 chi possiede un balcone che risulta trovarsi “sopra” a una strada comunale non deve pagare. Ciò che dovrà pagare è l’eventuale passo carrabile o altri elementi come descritto in questo articolo di Condominioweb.com dal titolo «Come suddividere il costo della Tosap in condominio».

Che cos’è il Cosap?

Il Cosap è l’acronimo di «canone per l’occupazione di suolo pubblico» introdotto dall’articolo 63 del decreto legislativo n.446 del 15 dicembre 1997. Bisogna fare attenzione perché la sua introduzione non cancella la Tosap, ma permette alle amministrazioni di scegliere una o l’altra norma:

Art. 63.
Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52 prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.

Cosa cambia dal 2021?

Ora possiamo consultare il contenuto della legge n.160 del 27 dicembre 2019 dove si ritiene sia presente la tassa contestata. Per farlo dobbiamo partire dal comma 816 dove la Tosap e il Cosap vengono sostituiti dal nuovo e unico «canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria»:

816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», e’ istituito dai comuni, dalle province e dalle citta’ metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicita’ e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e’ comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Per completezza teniamo in considerazione anche i commi 837 e 838 relative all’occupazione di aree e spazi destinati ai mercati:

837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le citta’ metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell’applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

838. Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Secondo il MEF il nuovo canone «può colpire solo le fattispecie già gravate da Tosap e Cosap, tra le quali non è compresa l’occupazione tramite balconi e verande», ma se leggiamo il comma 847 della legge n.160 del 27 dicembre 2019 scopriamo che ci sono degli articoli che vengono abrogati:

Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme.

L’articolo 38 del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 riguardante la Tosap, quello dove vengono escluse dalla tassazione i balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi di carattere stabile, si trova proprio nel capo II abrogato dal comma 847 che a sua volta abroga anche l’articolo 63 del decreto legislativo del 1997 riguardante il Cosap.

Conclusioni

L’abrogazione del capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993, contenente l’articolo 38 in cui vengono esclusi dalla tassazione i balconi, può essere il punto dal quale è nata la contestazione dell’avvocato Giuseppe Pizzonia dello Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati. Ecco perché, nella giornata di oggi, sul Il Sole24Ore Pasquale Mirto cita nel suo articolo il «rischio di tassa sui balconi» sostenendo che «i dubbi rimangono, perché quello che conta è ciò che è scritto in norma. Norma che ovviamente dovrà essere migliorata alla prima occasione».

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