Suicidio assistito, l’ordine dei medici si adegua alla sentenza su dj Fabo: aggiornato il codice deontologico
Il Consiglio della Federazione nazionale degli ordini dei medici ha stabilito all’unanimità che non potrà essere punito dal punto di vista disciplinare il medico che, dopo attenta valutazione del caso, sceglie di agevolare il suicidio del paziente, così come previsto dalla Corte costituzionale con la sentenza su dj Fabo. Il Consiglio ha integrato il Codice deontologico che, all’articolo 17, prevede che il medico, anche su richiesta del paziente, non deve attuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte. La Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) ha emesso gli indirizzi applicativi dell’articolo 17. Negli indirizzi, da oggi parte integrante del Codice di Deontologia Medica, si afferma che «la libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione dell’individuo, il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli (sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative procedure), va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli elementi sopra indicati, la non punibilità del medico da un punto di vista disciplinare».
Il Consiglio nazionale Fnomceo, composto dai 106 presidenti degli Ordini territoriali, ha così voluto aggiornare il Codice dopo la sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale, che ha individuato una circoscritta area in cui l’incriminazione per l’aiuto al suicidio non è conforme alla Costituzione. Si tratta dei casi nei quali l’aiuto riguarda una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale (quali, ad esempio, l’idratazione e l’alimentazione artificiale) e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Se ricorrono tutte queste circostanze, oltre ad alcune condizioni procedurali, l’agevolazione del suicidio non è dunque punibile da un punto di vista penale.
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