Forza Nuova, per i giudici la rimozione delle pagine di Facebook è legittima
Il tribunale di Roma, sezione per i diritti della persona e immigrazione, ha stabilito che Facebook ha agito correttamente rimuovendo le pagine di Forza Nuova. I giudici hanno respinto il ricorso del movimento di estrema destra che aveva proceduto contro il provvedimento appellandosi all’articolo 21 della Costituzione («Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure»).
Le motivazioni di Facebook
Forza Nuova è stata inoltre condannata anche al pagamento delle spese processuali. La giudice Silvia Albano ha stabilito che anche la cancellazione delle pagine di molti militanti del movimento era motivata. Il profilo ufficiale di Forza Nuova era stato messo offline il 9 settembre 2019, così come quelli di altri account legati a movimenti ed esponenti di destra.
Il social network aveva motivato la decisione spiegando che «le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto su Facebook e Instagram. Candidati e partiti politici, così come tutti gli individui e le organizzazioni presenti su Facebook e Instagram, devono rispettare queste regole, indipendentemente dalla loro ideologia”. Gli account erano stati sospesi per aver “violato questa policy».
La sentenza
Nelle motivazioni con cui è stato respinto il ricorso si legge: «La maggior parte del contenuto e il tono generale dell’opera del ricorrente (Forza Nuova, ndr), e dunque il suo scopo, hanno una marcata natura negazionista e contrastano quindi con i valori fondamentali della Convenzione, quali espressi nel suo Preambolo, ossia la giustizia e la pace. Rileva che il ricorrente tenta di fuorviare l’art. 10 della Convenzione dalla sua vocazione utilizzando il suo diritto alla libertà di espressione per fini contrari alla lettera ed allo spirito della Convenzione. I predetti fini, se fossero tollerati, contribuirebbero alla distruzione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione».
«Per utilizzare il servizio Facebook – continuano i giudici – tutti gli utenti devono prima accettarne le Condizioni. Ciascun utente si impegna a “non usare Facebook per scopi illegali, ingannevoli, malevoli o discriminatori” e a non “pubblicare o eseguire azioni su Facebook che non rispettano i diritti di terzi o le leggi vigenti”. Le Condizioni attribuiscono a Facebook Ireland il diritto di rimuovere tali contenuti e di interrompere la fornitura del Servizio Facebook agli utenti che le violino. All’art 1, sotto il titolo “Lotta ai comportamenti dannosi, protezione e supporto della community di Facebook”, prevedono: “Le persone creano community su Facebook solo se si sentono al sicuro. Facebook impiega team dedicati in tutto il mondo e sviluppa sistemi tecnici avanzati per rilevare usi impropri dei propri prodotti, comportamenti dannosi nei confronti di altri e situazioni in cui potrebbe essere in grado di aiutare a supportare o proteggere la propria community. In caso di segnalazione di contenuti o condotte di questo tipo, Facebook adotta misure idonee, ad esempio offrendo aiuto, rimuovendo contenuti, bloccando l’accesso a determinate funzioni, disabilitando un account o contattando le forze dell’ordine”».
I casi incriminati
L’ordinanza cita diversi casi in cui il movimento si riferisce esplicitamente al fascismo come «il contenuto che raffigurava il balcone di Palazzo Venezia, dal quale Mussolini dichiarò guerra alla Francia e all’Inghilterra il 10 giugno 1940, e recitava: “l’unico balcone che riconosciamo… restiamo fascisti”. Ciò viola l’art. 2 degli Standard della Comunità (simboli che rappresentano/elogiano un’organizzazione che incita all’odio)».
«Gli episodi sopra descritti – si legge ancora nell’ordinanza -basterebbero da soli per ritenere che sulla base degli Standard della Community e delle condizioni contrattuali Facebook aveva il diritto di risolvere il contratto con gli utenti che in qualità di amministratori gestivano le pagine delle varie articolazioni dell’organizzazione Forza Nuova. Anzi, sulla base delle norme interne e sovranazionali e della costante loro applicazione giurisprudenziale sopra riportate e del Codice di condotta sottoscritto con la Commissione Europea, Facebook aveva in realtà il dovere giuridico di risolvere i contratti, essendo evidente che il richiamarsi agli ideali del fascismo in numerosissime iniziative pubbliche e pubbliche manifestazioni vale a qualificare Forza Nuova come “organizzazione d’odio” secondo le condizioni contrattuali e gli Standard della Community sopra riportati (in rete sono numerosissime le notizie in tal senso corredate di fotografie)».
Inoltre «l’organizzazione si è resa anche protagonista di iniziative discriminatorie in danno di rom, migranti e omosessuali e veri e propri ‘discorsi d’odio'”. È citato anche un caso in cui gli immigrati vengono definiti stupratori. “Si tratta, in particolare, di una vignetta che raffigurava la sagoma di una donna inseguita da alcuni uomini, con la seguente didascalia: ‘RAPEUGEES NOT WELCOME’ 89. Questo contenuto è contrario all’art. 13 degli Standard della Comunità (hate speech basato sulla razza o etnia)».
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