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Coronavirus, tutte le regole del “Protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro”. Ma per alcuni settori sarà difficile applicarle

Dopo un lungo confronto tra Governo e parti sociali, è stato sottoscritto ieri il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro

È stata siglata ieri l’intesa tra imprese e parti sociali per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’obiettivo del Protocollo è quello fornire misure operative finalizzate a incrementare la sicurezza negli ambienti di lavoro e contrastare la diffusione del Coronavirus. A tal proposito il protocollo riporta nelle premesse le misure adottate dal Governo con il DPCM 11 marzo 2020

Le imprese devono quindi adottare regole uniformi all’interno dei luoghi di lavoro (da integrare con le eventuali ulteriori misure concordate con le rappresentanze aziendali).

Il Protocollo prevede la continuità aziendale solo in presenza di condizioni che assicurino a tutti i lavoratori adeguati livelli di protezione. Sul punto è bene evidenziare che le misure indicate dal Protocollo non esauriscono tutti i  possibili rischi delle attività produttive, soprattutto per alcune aziende, che per il loro contesto e la loro organizzazione, non sono in condizione di poter proseguire.

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili ha chiesto la sospensione di tutti i cantieri “poiché è impossibile garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. Dobbiamo prendere atto che non ci sono le condizioni di poter proseguire”. 

Il comunicato stampa diffuso il 13 marzo dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili con le dichiarazioni del Presidente Gabriele Buia

La sicurezza è prima di tutto prevenzione e in questo contesto i provvedimenti necessari non possono essere intrapresi ex post, a danno avvenuto. Il blocco dei treni disposto dal Ministro De Micheli, è intervenuto solo dopo che migliaia di persone si sono spostate dalla Lombardia verso il sud Italia. Le imprese (ad esclusione di quelle che svolgono servizi essenziali) non possono assumersi il rischio ed il Governo ha il dovere di adottare misure più restrittive per fermare la diffusione del contagio, sacrificando il più possibile l’interesse economico.

Qui di seguito vengono indicate le misure di sicurezza necessarie per le aziende.

Dovere di informazione

L’azienda deve informare nel modo più efficace possibile tutti i dipendenti dei comportamenti da assumere e delle regole da rispettare.

Modalità di ingresso in azienda

Al datore di lavoro viene concessa la possibilità di sottoporre il lavoratore al controllo della temperatura corporea. In caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi non sarà consentito l’accesso. In tal caso i lavoratori dovranno essere dotati di mascherina e isolati e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante, seguendo le indicazioni e prescrizioni mediche.

Modalità di accesso dei fornitori esterni

L’accesso dei fornitori esterni deve essere regolamentato in modo tale da ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza sul luogo di lavoro. Ove possibile, gli autisti dei mezzi non devono scendere ovvero devono per le attività di carico e scarico, attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

È necessario inoltre predisporre servizi igienici dedicati per gli esterni con conseguente divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente.

È importante ridurre, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno rispettare in maniera rigorosa tutte le regole aziendali. A tal proposito, le norme devono essere stese e rispettate da tutte le aziende che svolgono servizi in appalto: sotto tale profilo viene concessa loro la possibilità di organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive. 

Pulizia e sanificazione in azienda e precauzioni igieniche personali

L’azienda deve assicurare una pulizia giornaliera (a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi) e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago  

In caso di persona contagiata all’interno dell’azienda è prevista la procedura particolare indicata nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani  l’azienda deve mettere a disposizione detergenti per le mani.

Dispositivi di protezione individuale

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi: 

  •  le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;
  • data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria;
  • è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS  qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative; è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e snack)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi deve essere contingentato. Tali spazi devono essere ventilati in maniera continuativa, il tempo di permanenza dei lavoratori deve essere ridotto e deve essere sempre rispettata la distanza minima di sicurezza tra le persone.

Organizzazione aziendale: turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai Contratti Collettivi nazionali di Lavoro e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:  disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza  

Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi  e assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili  utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione. Nel caso l’utilizzo degli istituti di cui non risulti sufficiente, si dovranno utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti . 

Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

Gestione degli orari di lavoro e gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti

L’azienda deve favorire orari di ingresso/uscita scaglionati per evitare i contatti nelle zone comuni. Se possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti in ogni luogo con le apposite indicazioni da seguire.

Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile, non sono consentite le riunioni. Nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/ventilazione dei locali.  

Le aziende devono sospendere tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzata (ad eccezione della formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working).

Gestione di un lavoratore sintomatico in azienda, sorveglianza sanitaria e medico competente

Nell’ipotesi in cui un lavoratore in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, deve dichiararlo immediatamente al proprio responsabile ed il lavoratore dovrà essere isolato sulla base delle disposizioni dell’autorità sanitaria.

L’azienda deve procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute  al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento.

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)  vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio  nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza RLS/RLST.

Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il parere degli esperti

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