Coronavirus. L’Inps fornisce le prime indicazioni per l’accesso agli ammortizzatori sociali con causale “COVID-19 nazionale”
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Il decreto legge “Cura Italia” ha introdotto diverse misure a sostegno del reddito dovute per i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per far fronte all’emergenza Coronavirus mediante l’accesso agli ammortizzatori sociali da parte delle imprese.
L’Istituto informa che sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti.
Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”
L’Istituto nazionale di previdenza sociale indica in maniera analitica tutti i soggetti che possono effettuare la domanda di cassa integrazione ordinaria
La domanda potrà essere presentata per una durata massima di nove settimane per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Le aziende, in deroga alle previsioni ordinarie, non dovranno procedere a dimostrare e provare la transitorietà dell’evento, la ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Ne consegue che le imprese non dovranno predisporre alcuna relazione tecnica, ma dovranno allegare solamente l’elenco dei lavoratori beneficiari.
Le aziende possono fare domanda di accesso alla cassa integrazione ordinaria con causale “Covid-19 nazionale”, anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. In tal caso, le domande e le autorizzazioni precedenti saranno annullate.
L’Inps indica alcune novità relative all’istruttoria. In particolare:
- non sarà dovuto il contributo addizionale;
- non si terrà conto dei seguenti limiti previsti dalla legislazione ordinaria (delle 52 settimane nel biennio mobile, del limite dei 24 mesi – 30 per le imprese del settore edilizia e lapideo- nel quinquenni mobile, del limite di 1/3 delle ore lavorabili);
- i periodi autorizzati non saranno conteggiati in ipotesi di successive richieste;
- non viene richiesto il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma sarà sufficiente essere in forza alla data del 23 febbraio 2020;
- il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Infine, in relazione alle modalità di pagamento della prestazione, l’Istituto rileva come oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su Uniemens, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza necessità di dimostrare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Cassa integrazione in deroga COVID-19
L’art. 22 del D..L. 18/2020 riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca, del terzo settore e delgli enti religiosi civilmente riconosciuti che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà.
Secondo le istruzioni fornite dall’Istituto, tale trattamento in deroga è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.
Per i lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione in deroga è riconosciuta la contribuzione figurativa
Per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti è necessario l’accordo sindacale, che può essere concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
L’accordo non è invece richiesto per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.
Anche per i trattamenti di cassa integrazione in deroga non si applicano:
- le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;
- il contributo addizionale;
- la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
La concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga è concessa con provvedimento delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le domande dovranno quindi essere inoltrate alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande.
Le Regioni invieranno successivamente in via telematica all’INPS tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B” il provvedimento di concessione e la lista dei beneficiari.
Il trattamento potrà essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS e sotto tale profilo il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”.
Assegno ordinario (FIS)
I datori di lavoro, iscritti al FIS, che al 23 febbraio 2020 avevano in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 d.l. 18/2020, per un periodo non superiore a nove settimane. La domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito dell’INPS, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”. Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario concesso ai sensi del nuovo DL 18/2020, non sono conteggiati ai fini della durata massima complessiva prevista dalla legge.
Limitatamente ai periodi di assegno ordinario non si applicherà il contributo addizionale.
Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l’accesso avviene nei limiti delle risorse stanziate dal decreto Cura Italia, senza applicazione di alcun tetto aziendale. In relazione alle modalità di erogazione della prestazione, potrà avvenire tramite conguaglio su Uniemens, ovvero sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
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