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Coronavirus. La cassa integrazione in deroga si scontra con il diritto in emergenza

01 Aprile 2020 - 10:24 Andrea Garantola
C’è il rischio concreto che aziende e lavoratori restino bloccati dalla burocrazia, senza ammortizzatore sociale per il solo fatto di non aver raggiunto l’accordo con le rappresentanze sindacali.

Serve l’accordo sindacale per accedere alla cassa integrazione in deroga? Non si sa. Questa la sconcertante conclusione di un pasticcio normativo dovuto alla scarsa chiarezza legislativa  e all’eccesso incomprensibile di burocrazia delle norme contenute nel D.L. 18/2020 – il decreto Cura Italia – che potrebbe far sfumare l’accesso agli ammortizzatori sociali per molte imprese, salvo per quelle che occupano meno di 5 dipendenti.

L’Istituto nazionale di previdenza sociale ha provato a risolvere la questione con una circolare, la n. 47 del 2020, ma il problema non ha ancora trovato una vera soluzione.

Proviamo a spiegare dove nasce questo pasticcio normativo.

L’art. 22 del D.L. 18/2020

L’art. 22, comma 1, D.L. 18/2020 attribuisce alle Regioni e alla Province Autonome la possibilità di riconoscere trattamenti di cassa integrazione a tutte le imprese che non hanno accesso agli altri strumenti.

Il testo dell’articolo 22, comma 1, del decreto legge “Cura Italia”

La norma prevede che il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere riconosciuto “previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro (…). L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti”. 

La disposizione sembra essere chiara nel richiedere, seppure senza particolari formalità, la conclusione di un accordo sindacale per ottenere l’integrazione salariale.

Questo obbligo di accordo si presenta come un macigno per le imprese, soprattutto quelle più piccole, che non possono accedere alla cassa se non riescono a convincere il sindacato a firmare un’intesa.

La circolare n. 47/2020 dell’Inps

L’Inps, resasi conto del problema, ha provato ad alleggerire la procedura da questo passaggio burocratico con la circolare n. 47, che ha di fatto ridotto la portata e la valenza degli accordi sindacali, considerandoli validi con la sola finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto, svolta anche in via telematica. 

Un estratto della circolare Inps n. 47/2020 in merito agli accordi sindacali di cui all’art 22, comma 1, D.L. 18/2020

Quindi, secondo l’INPS, le imprese, dopo aver inviato l’informativa sindacale ed aver richiesto l’esame congiunto, potranno non concludere l’accordo sindacale, ma accedere comunque all’ammortizzatore in deroga.

Una lettura che risulta coerente con lo spirito e la finalità della legge, soprattutto in ragione della necessaria celerità delle procedure di cassa integrazione in questa delicata fase di emergenza economica e sociale.

Un intervento apprezzabile, ma ma non basta: la circolare, infatti, essendo un atto interpretativo dell’amministrazione, non può in alcun modo modificare la legge. 

Gli accordi-quadro delle Regioni: Lazio e Toscana chiedono l’accordo sindacale a differenza delle altre Regioni

E la legge sembra dire altro. tanto che sul territorio ci sono state applicazioni variegate in merito all’art. 22, D.L. 18/2020, che riproducono l’obbligo di accordo sindacale.

Solo alcune regioni hanno stabilito che la domanda di accesso all’ammortizzatore può essere proposta anche senza raggiungimento dell’accordo (es. Regione Toscana), a patto che sia stato richiesto l’esame congiunto.

Estratto dell’art. 5, dell’Accordo Quadro per l’erogazione della cassa integrazione in deroga in Toscana per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020

Altre hanno previsto forme estremamente semplificate per considerare concluso l’accordo (es. Regione Lazio) oppure hanno introdotto requisiti più stringenti, fissando come requisito di accesso la preventiva stipula di un accordo sindacale per ciascuna impresa richiedente (es. Emilia Romagna, Piemonte).

Un estratto dell’art. 5 dell’Accordo Quadro sottoscritto dalla Regione Emilia Romagna con le parti sociali

Conclusione: ogni Regione ha le sue regole, nessuna delle quali segue la circolare Inps e le imprese (soprattutto quelle plurilocalizzate) si chiedono come comportarsi in fase di autorizzazione dell’ammortizzatore, se non viene raggiunto l’accordo sindacale

Quali soluzioni?

C’è il rischio concreto che molti datori di lavoro (e i rispettivi dipendenti) restino intrappolati dentro questo dubbio applicativo, restando senza ammortizzatore sociale per il solo fatto di non aver raggiunto l’accordo con le rappresentanze sindacali. 

Le imprese non possono subire e pagare le conseguenze di una tale incertezza: l’unica soluzione è che il legislatore, in fase di conversione del decreto “Cura italia”, modifichi la norma, precisando che anche senza accordo sindacale si può fare ricorso alla cassa in deroga. 

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