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Ponte Morandi, Autostrade esclusa dalla ricostruzione per «urgenza e primi dubbi emersi dalle indagini». Le motivazioni della Consulta

27 Luglio 2020 - 15:42 Redazione
I motivi, secondo la Consulta, sono tre: l'urgenza di avviare i lavori per il ripristino del tratto autostradale, i dubbi sull'opportunità di affidarli al concessionario alla luce di quanto successo e i primi risultati delle indagini amministrative

Sono tre le ragioni, che hanno portato all’esclusione di Autostrade per l’Italia (Aspi) dalla demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi, alla base della sentenza della Corte costituzionale dello scorso 8 luglio. Nelle motivazioni depositate oggi dalla Consulta, i giudici, che avevano respinto il ricorso sull’incostituzionalità del decreto Genova, spiegano che sia stato giusto escludere Aspi da quel cantiere per «l’urgenza di avviare i lavori per il ripristino del tratto autostradale». E non solo.

Troppi i «dubbi sull’opportunità di affidarli al concessionario, alla luce della gravità del crollo del viadotto». Il terzo punto su cui fondano le motivazioni della Corte costituzionale riguarda «i primi risultati delle indagini amministrative in merito». Con la sentenza i giudici avevano dichiarato che la situazione fosse già abbastanza grave per «indurre, in via precauzionale, a non affidare i lavori alla società incaricata della manutenzione del Ponte stesso».

La pronuncia, dunque, si conclude con tre dichiarazioni di infondatezza e quattro di inammissibilità. Per la Consulta deve ritenersi inammissibile la questione riguardante l’addebito ad Aspi dei costi della ricostruzione e degli espropri dal momento che il Tar non ha chiarito a quel titolo sia stato eseguito l’addebito.

E allora perché Aspi è stata estromessa dalle attività di demolizione e ricostruzione del viadotto? Secondo l’ufficio stampa della Corte costituzionale, il legislatore ha previsto che, per queste attività, non fosse attivata la convenzione di cui Aspi è parte e dunque che non fosse fatto valere l’obbligo di quest’ultima di fornire le prestazioni di demolizione e ricostruzione.

Inoltre è stato precluso al commissario straordinario, che era incaricato di provvedere alla realizzazione dei lavori, di avviare una negoziazione con Aspi per l’affidamento dei lavori stessi. La Corte ha ritenuto, dunque, che ciascuno di questi due passaggi si fondasse su ragioni obiettive e connesse con quelle presenti nel decreto-legge.

Foto in copertina di repertorio: ANSA/ANGELO CARCONI

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