Furbetti del bonus, si muove il Garante della Privacy: «La questione è all’attenzione dell’Autorità». Decisione in tempi brevi
Il “Bonus gate” è sul tavolo del Garante della Privacy. A spiegarlo sono fonti interne all’Authority guidata da Pasquale Stanzione, contattate da Open. «La questione è all’attenzione dell’Autorità», hanno confermato in merito alla vicenda dei deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonus stanziato dall’Inps in piena emergenza Coronavirus e destinato ai lavoratori autonomi. Stando a quanto appreso da Open, il Garante per la Privacy potrebbe esprimersi sulla questione già nelle prossime ore.
L’Inps passa la palla al Garante
Il nodo da sciogliere è delicato. Nelle ultime ore i partiti, dall’opposizione alla maggioranza di governo, hanno cavalcato l’indignazione scaturita dallo scoop di Repubblica, chiedendo a gran voce che vengano pubblicati i nomi dei deputati beneficiari del bonus (non è chiaro se si possa fare anche con chi ha chiesto e non ottenuto il beneficio).
A questo proposito, la vice presidente dell’Inps, Maria Luisa Gnecchi, ha immediatamente passato la palla all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. «A pronunciarsi deve essere il Garante della privacy», ha detto oggi, 11 agosto, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.
Negli uffici del Garante vige la massima cautela. La questione, ammettono, è estremamente spinosa. «Si tratta di un dossier su cui a breve potremmo essere chiamati a esprimerci», spiegano dall’interno. Secondo quanto appreso da Open, ci sono già stati, però, contatti in merito tra il Garante per la Privacy e l’Inps.
Il nodo della delibera Anac
Il parere dell’Autorità dovrà tenere conto anche della delibera di un terzo soggetto coinvolto indirettamente nella vicenda, l’Autorità Nazionale Anti-Corruzione (Anac), che in una delibera del 2013 chiariva:
Per quanto attiene l’ambito oggettivo di applicazione, si rileva che l’art. 26, c. 2, impone la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della l. n. 241/1990, di importo superiore a mille euro. Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio.
Tradotto, ha spiegato a Open l’avvocato esperto di privacy Giovanni Battista Gallus, «per un ente pubblico è obbligatorio pubblicare la lista di chi riceve un contributo di almeno 1.000 euro, senza una contropartita».
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