Vescovi all’attacco contro la pillola abortiva, Avvenire: «Linee guida del ministero Ru486 violano la Costituzione»
Dal momento che «la rete consultoriale nasce con la finalità esattamente opposta: fornire un’alternativa alle donne che pensano di trovarsi costrette dalle circostanze più varie a spegnere in grembo la vita del proprio bimbo», coinvolgere i consultori familiari nella pratica abortiva altera la disciplina in vigore «con una semplice circolare – come fanno le nuove linee guida del Ministero della Salute che disciplinano il ricorso alla pillola abortiva -, e non attraverso una modifica parlamentare della legge vigente». Ciò «darebbe vita a una violazione della Costituzione». Il quotidiano dei vescovi Avvenire scende in campo oggi contro le linee guida della Ru486, giudicate contrarie al dettato costituzionale.
In un’analisi dal titolo “Consultori e donne, la legge parla chiaro”, il quotidiano dei vescovi evidenzia come «continua a suscitare perplessità la decisione ministeriale di coinvolgere i consultori familiari nella pratica abortiva». «La rete consultoriale – viene fatto osservare – nasce con la finalità esattamente opposta: fornire un’alternativa alle donne che pensano di trovarsi costrette dalle circostanze più varie a spegnere in grembo la vita del proprio bimbo. È quanto emerge dalla legge 405 del 1975, che ha istituito i consultori».
Secondo Avvenire, «la sua prospettiva risulta ben chiara fin dall’articolo 1, che tra gli scopi di queste strutture indica ‘la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento». «Attenzione – prosegue il giornale della Cei -: in tutti gli 8 articoli di cui si compone il testo l’interruzione di gravidanza non è mai prevista: si parla solo di contraccezione».
«È vero – continua l’analisi -: la prima legge che ha consentito, in un numero di casi (almeno formalmente) ristretto, l’interruzione volontaria della gravidanza è la 194 del 1978, varata dunque 3 anni dopo quella che ha istituito i consultori. Ma è altrettanto innegabile come anche questa seconda norma non abbia inteso chiedere la collaborazione di queste strutture per la soppressione del bimbo nel ventre della gestante».
«A fugare ogni dubbio circa le finalità di queste strutture – scrive ancora il quotidiano cattolico -, l’articolo 5 della stessa legge 194/78 dispone che esse, quando si trovano innanzi una donna che chiede l’interruzione volontaria della gravidanza, “hanno il compito in ogni caso (…) di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta (…) di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero all’interruzione di gravidanza”».
Allo stesso modo, qualora la donna si rivolgesse al proprio medico, questo dovrebbe informarla «sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie». «E quand’anche tutto ciò fallisse, non restando altro se non la soppressione del feto», conclude Avvenire, «la legge vietava e vieta al consultorio di fare da sé: l’aborto, infatti, può essere effettuato solo da una (diversa) struttura autorizzata. Alterare questa disciplina con una semplice circolare – come fanno le nuove linee guida del Ministero della Salute -, e non attraverso una modifica parlamentare della legge vigente, darebbe vita a una violazione della Costituzione».
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