Decreto Agosto: nuova proroga della Naspi
Cosa è la Naspi e a chi spetta
L’indennità di disoccupazione, tecnicamente denominata Nuova Prestazione Sociale per l’Impiego (Naspi), è un indennizzo che viene riconosciuto a tutti i dipendenti privati rimasti senza lavoro, anche se assunti con qualifica dirigenziale, purché siano possesso di alcuni specifici requisiti:
- devono aver perso il posto di lavoro involontariamente (circolare INPS 20 ottobre 2003, n. 163);
- devono possedere lo stato di disoccupazione;
- devono poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti lo stato di disoccupazione e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione.
Si considera involontario lo stato di disoccupazione di quei lavoratori il cui rapporto sia cessato a seguito di:
- risoluzione consensuale, se intervenuta nell’ambito di una procedura di conciliazione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro o sedi equiparate;
- risoluzione consensuale o dimissioni, se intervenute a causa del rifiuto del lavoratore al trasferimento presso una sede distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o non raggiungibile in meno di 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici;
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
- licenziamento, anche se disciplinare.
Chi è escluso
Sono esclusi dal campo di applicazione della Naspi i dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione e gli operai agricoli, cui continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di disoccupazione agricola.
A quanto ammonta? Come calcolare l’indennizzo
Per determinare l’importo della Naspi si utilizza come base di calcolo l’importo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni:
- divisa per il totale delle settimane di contribuzione
- moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
Se la retribuzione mensile è pari o inferiore nel 2020 all’importo di 1.227,55 euro mensili, rivalutato annualmente, l’indennità mensile è pari al 75% della retribuzione.
Al contrario, nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore all’importo di 1.227,55 euro, l’indennità corrisponde alla somma risultante tra il 75% dell’importo di 1.227,55 euro e il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
L’indennità mensile non può in ogni caso superare l’importo massimo di 1.335,40 euro, rivalutato annualmente, e si riduce del 3% ogni mese, a decorrere dal primo giorno.
Interruzione o decadenza
In alcune ipotesi, il trattamento può subire della variazioni ovvero delle interruzioni. In particolare, la percezione della Naspi:
- si sospende se il beneficiario trova una nuova occupazione di durata pari o inferiori ai sei mesi;
- viene ridotta se il beneficiario percepisce contemporaneamente redditi da lavoro dipendente o autonomi (il cui inizio deve essere comunicato, pena la decadenza dal diritto).
Inoltre, si verifica la decadenza dal beneficio in caso di:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un’attività lavorativa subordinata senza preventiva comunicazione;
- inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione reddituale;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la Naspi;
- violazione delle regole di condizionalità.
Come si presenta la domanda
La domanda per accedere alla Naspi va presentata, esclusivamente per via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, attraverso i seguenti canali:
- web e servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center multicanale, con il supporto dei servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto;
- patronati/intermediari dell’Istituto.
Decorrenza
Per venire incontro a tutti coloro che sono tenuti a presentare la domanda in piena emergenza pandemica, il c.d. Decreto Cura Italia ha previsto un ampliamento del termine di decadenza (da 68 a 128 giorni) per le domande di Naspi relative ad eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa verificatisi nel periodo temporale compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio 2020 .
Modalità e durata dell’erogazione
La Naspi viene corrisposta:
- dall’8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’8° giorno;
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’8° giorno;
- dal 68° giorno successivo data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
- inoltre, l’indennità viene corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, per un massimo di 24 mesi.
Le condizioni vincolanti
La corresponsione dell’indennità Naspi è condizionata oltre che alla permanenza dello stato di disoccupazione anche:
- alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;
- alla regolare partecipazione ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.
La nuova proroga del Decreto Agosto
L’articolo 5 del Decreto Agosto prevede che le indennità Naspi, il cui periodo di fruizione è terminato nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi alle stesse condizioni della precedente proroga prevista dal Decreto Rilancio che, ricordiamo, aveva già prorogato di due mesi la fruizione delle indennità in scadenza tra il 1 marzo 2020 e il 30 aprile 2020.
La proroga disposta dal Decreto Agosto interessa anche le indennità già oggetto della precedente proroga, per cui – di fatto – anche le indennità scadute prima del 1° maggio (e in particolare nell’arco temporale compreso tra il 1 marzo e il 30 aprile) saranno prorogate di ulteriori due mesi, arrivando così ad una proroga totale di ben quattro mesi.
I beneficiari riceveranno, per ogni mese di proroga, un importo pari all’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. Come chiarito dall’Inps in riferimento alla precedente proroga disposta dal Decreto Rilancio, i disoccupati non dovranno presentare nessuna nuova domanda per beneficiare della proroga, che verrà disposta d’ufficio.
La proroga non spetta
- ai percettori della Naspi che hanno fruito della stessa in forma anticipata;
- ai soggetti che stiano beneficiando delle indennità per COVID-19 riservate, dal decreto Cura Italia prima e Decreto Rilancio poi, a lavoratori autonomi , dipendenti stagionali e intermittenti, lavoratori domestici e lavoratori sportivi (anche se, per la sua durata ordinaria, la Naspi è cumulabile con tali indennità).
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