La maestra cacciata per lo scambio di foto intime con il partner. Ecco perché il licenziamento è illegittimo

di Andrea David Mieli

Oltre al procedimento penale per diffamazione, per aver comunicato pubblicamente i motivi del licenziamento, la direttrice dell’asilo potrebbe essere chiamata a difendersi anche dall’”accusa” di licenziamento illegittimo

Sta facendo notizia negli ultimi giorni la vicenda della giovane insegnante licenziata per aver inviato materiale a luci rosse al proprio fidanzato. È già stato condannato dall’opinione pubblica il comportamento del ragazzo, che ha inviato il materiale agli amici del calcetto, così come quello della moglie di uno di questi che, anziché mostrare solidarietà all’insegnante, ha denunciato il tutto alla direttrice dell’istituto dove la ragazza era impiegata. Ma dal punto di vista giuridico, la condotta della dirigente dell’asilo è legittima? Era effettivamente possibile punire l’insegnante con il licenziamento per il solo fatto di aver mandato al proprio partner dei contenuti espliciti a sfondo sessuale?


La risposta a queste domande è negativa. Secondo le regole del diritto del lavoro, il licenziamento della giovane insegnante è del tutto ingiustificato. La legge, infatti, prevede che il datore di lavoro possa recedere dal rapporto di lavoro solamente in presenza di un giustificato motivo oggettivo, che attenga a ragioni organizzative o produttive dell’azienda; oppure per ragioni soggettive, collegate a un comportamento negligente del lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni ovvero a un comportamento talmente grave che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.


Il minimo comune denominatore è che le ragioni sottese al licenziamento devono necessariamente attenere all’ambito lavorativo, salvo particolari casi in cui i fatti privati incidano direttamente sul rapporto di lavoro. Le circostanze attinenti la vita privata del lavoratore, dunque, non dovrebbero godere di alcuna rilevanza, soprattutto laddove queste siano del tutto estranee al contesto professionale e non idonee a incidere sull’aspettativa che il datore di lavoro ripone nel corretto adempimento delle specifiche mansioni assegnate al proprio dipendente.

In altre parole, i fatti ed i comportamenti del lavoratore estranei all’ambito contrattuale, non verificatisi nel corso e nel luogo dell’attività lavorativa, sono, in linea generale, irrilevanti ai fini di una valutazione disciplinare. E non si può neppure dire che il comportamento dell’insegnante fosse in alcun modo idoneo a compromettere il rapporto di fiducia tra la ragazza e la preside dell’istituto, in quanto i fatti posti alla base del licenziamento altro non erano che libera espressione della sfera sessuale privata dell’insegnante, che nulla ha a che vedere con il rapporto di lavoro o con la professionalità di quest’ultima.

È quindi giuridicamente sbagliato, oltreché socialmente inaccettabile, il provvedimento espulsivo adottato dalla direttrice dell’asilo, la cui unica ragione fondante risiede presumibilmente nella tutela di un presunto “decoro” o “prestigio” o “reputazione” aziendale o, addirittura, in una ipotizzata inidoneità della ragazza a continuare l’insegnamento ai bambini. E allora, è ragionevole aspettarsi che – oltre al procedimento penale per diffamazione, per aver comunicato pubblicamente i motivi del licenziamento – la direttrice dell’asilo sarà chiamata a difendersi anche di fronte al Tribunale del Lavoro con “l’accusa” di licenziamento illegittimo.

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