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Brevetti e vaccini: una convivenza possibile, anzi necessaria

Il sistema di regole nazionale ed internazionale sulla proprietà intellettuale già prevede la conciliazione dei diritti di brevetto con l’interesse pubblico di contrastare la pandemia. Un punto importante perché si possa passare alla produzione anche in Italia

La disponibilità dei primi vaccini anti-Coronavirus, messi a punto, testati ed approvati in tempi record, ha portato alla ribalta il tema della proprietà intellettuale. Da più parti si sono levate voci a favore della abolizione o sospensione dei brevetti su tali prodotti, sul presupposto che in questo modo si otterrebbe una più ampia disponibilità di vaccini a prezzi inferiori. Si tratta di obiettivi comprensibili, per conseguire i quali non occorre tuttavia stravolgere i principi della proprietà intellettuale. Il nostro ordinamento, così come le principali convenzioni internazionali che regolano la materia, prevede infatti strumenti molto meno dirompenti per conciliare l’interesse pubblico con i diritti di brevetto.

Esiste in primo luogo il meccanismo della licenza obbligatoria: se un prodotto brevettato non è disponibile in misura tale da soddisfare i bisogni del Paese, chiunque può chiedere di essere autorizzato a produrlo su licenza; l’eventuale rifiuto del titolare conduce appunto ad una licenza forzosa. Questo meccanismo interviene quando l’indisponibilità del prodotto brevettato si protrae per un tempo non breve (in Italia tre anni); nel frattempo il sistema brevettuale prevede comunque la possibilità, per lo Stato, di disporre l’espropriazione dei brevetti nell’interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità, tra cui a prima vista rientra senz’altro la necessità di contrastare una pandemia.

L’Accordo TRIPs

Disposizioni dello stesso segno si ritrovano nei principali trattati in materia di proprietà intellettuale, primo tra tutti l’Accordo TRIPs, che disciplina la materia nell’ambito del WTO e che prevede sia lo strumento della licenza obbligatoria, oggi estesa anche alle ipotesi in cui sia necessario rimediare alla carenza di un prodotto brevettato nei Paesi in via di sviluppo, sia la misura dell’espropriazione, di nuovo limitata a motivi di emergenza.

Come si vede, il sistema della proprietà  intellettuale già contiene i correttivi necessari per conciliare i diritti esclusivi e le esigenze di interesse pubblico. Non occorre quindi invocare misure eccezionali, come l’abolizione o la sospensione dei brevetti, che rischiano anzi di ottenere l’effetto opposto, distogliendo l’attenzione dagli strumenti che già esistono.

È invece opportuno rimarcare l’esistenza dei questi strumenti, anche per pretenderne l’applicazione nel caso in cui il bilanciamento tra interesse pubblico e diritti esclusivi risulti compromesso. Sino ad allora ogni intervento scomposto o anche solo frettoloso rischia di pregiudicare proprio il funzionamento del sistema che ha consentito di mettere a punto in tempi brevissimi una risposta all’emergenza pandemica in corso.

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