I divieti sugli spostamenti nel nuovo Dpcm fino al 6 aprile (sì, Pasqua e Pasquetta sono comprese)
È fin dall’inizio uno dei temi più caldi e attesi tra quelli affrontati nei Dpcm e nei Decreti contro il Coronavirus: la normativa sugli spostamenti. Da quando sono in vigore le fasce di rischio, le regole possono variare da regione a regione a seconda della colorazione. L’ultimo testo firmato ieri dal premier Mario Draghi – e valido a partire dal 6 marzo fino al 6 aprile, quindi Pasqua e Pasquetta incluse – conferma in sostanza le limitazioni già presenti le scorse settimane. Ma con qualche accortezza in più e alcuni dubbi da risolvere.
Nel comune
Essendo confermato il coprifuoco, dalle 22 alle 5 di mattina non ci si può muovere dalla propria abitazione se non per motivi di lavoro o necessità. Un blocco che resta valido per tutte le Regioni in ogni fascia di rischio, tranne che in zona bianca: in Sardegna, per esempio, il coprifuoco è stato ridotto dalle 23.30 alle 5. Nel resto del tempo, in zona arancione si potrà girare per il comune senza limitazioni, mentre per quanto riguarda la zona rossa resta vietato uscire di casa per motivi che non siano strettamente necessari, ed è sempre necessaria l’autocertificazione.
Tra comuni
Spostarsi tra comuni della stessa regione è sempre consentito in zona gialla (e in zona bianca, la fascia più bassa di rischio). Il Decreto Covid, inoltre, approvato il 13 gennaio, aveva anticipato il rinnovo della deroga confermata poi nel Dpcm di ieri, 15 gennaio: chi vive in Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, «sono consentiti gli spostamenti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».
Tra regioni
La differenza più marcata con le precedenti disposizioni riguarda la mobilità interregionale. A prescindere dal colore, continua a essere vietato muoversi da una regione all’altra e tra province autonome almeno fino al 27 marzo. Fatta eccezione, come sempre, per gli spostamenti legati alle ormai note «comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità». Sarà comunque sempre consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione.
Seconde case
Come già nel precedente provvedimento, è possibile fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione e non vi è limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Trattandosi comunque di un rientro, in caso di seconde case «in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2».
Parenti e amici
Le disposizioni confermano quanto previsto dal precedente Dpcm, ovvero permettono lo spostamento – esclusivamente per le regioni gialle e arancioni – verso una sola «abitazione privata abitata», una sola volta al giorno e con orario compreso tra le 5:00 e le 22:00. Lo spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione se si è in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, (fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti). Ci si potrà muovere per un massimo di due persone, alle quali si unisce la deroga per «i minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti conviventi». Per i parenti lontani, qui la linea è sottile: formalmente si potrà far visita a congiunti fuori regione solo se la loro casa coincide con la propria «residenza, domicilio o abitazione».
Immagine di copertina: ANSA/GIUSEPPE LAMI
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