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Green pass obbligatorio per scuola, bar, concerti e trasporti. Quando bisogna averlo con sé e chi può essere esonerato – La guida

05 Agosto 2021 - 21:48 Giada Giorgi
Su autobus, aerei e navi, ma anche per docenti e studenti universitari. Il nuovo decreto Covid estende l'obbligo di Carta verde ma c'è chi sarà esentato tramite uno specifico documento

Il Consiglio dei ministri ha ufficialmente approvato il nuovo decreto sulle misure anti Covid che da settembre regolerà l’utilizzo obbligatorio del Green pass per scuola e trasporti. Sarà un percorso a tappe: come stabilito dal decreto del 22 luglio. il 6 agosto toccherà a bar, ristoranti al chiuso, cinema e palestre. Poi sarà il turno delle novità decise dal nuovo decreto. L’estensione dell’obbligo riguarderà prima i trasporti: dal 1° settembre navi, treni, traghetti e autobus saranno accessibili soltanto con Green pass alla mano. Fino poi all’attesa riapertura delle scuole a metà settembre, dove sempre secondo il nuovo testo di legge, la Certificazione verde sarà obbligatoria per docenti, personale scolastico e studenti universitari. Lo strumento “lasciapassare” manterrà le tre opzioni di validità previste fin dall’inizio: vaccinazione con prima o seconda dose avvenuta, tampone con esito negativo entro le precedenti 48 ore dalla presentazione del certificato, avvenuta guarigione dal virus entro 6 mesi dalla negativizzazione.

Green pass obbligatorio dal 6 agosto: dove e quando serve

La data del 6 agosto era stata già annunciata dal decreto Covid del 22 luglio scorso, quando in Consiglio dei ministri si stabilì il futuro obbligo di Carta verde per luoghi di ristorazione e svago. Sarà dunque possibile dalla data suddetta entrare solo muniti di Green pass in:

  • bar e ristoranti per consumo al tavolo ed esclusivamente al chiuso
  • spettacoli aperti al pubblico ed eventi
  • competizioni sportive
  • musei, luoghi della cultura e mostre
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture alberghiere e al chiuso
  • sagre, fiere, convegni e congressi
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento
  • centri sociali e ricreativi con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione
  • concorsi pubblici
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

La Certificazione verde sarà necessaria anche per visite a familiari in ospedali e in strutture di assistenza come le Rsa. Secondo quanto annunciato dal Collegio dei Questori di Palazzo Madama, dal 6 agosto anche in Senato varrà l’obbligo di Green pass: per l’accesso ai servizi mensa, per la partecipazione a eventi istituzionali, per conferenze stampa, convegni aperti al pubblico e ingresso in Biblioteca e Archivio ci si dovrà munire di Certificazione Covid_19 «seguendo le regole valide per tutti».

Chi e come controllerà

Non saranno solo i pubblici ufficiali a gestire i controlli agli ingressi dei locali o delle aree previste dal decreto. Tutti i ristoratori e proprietari di bar o il personale da loro delegato, i gestori delle strutture sanitarie e di spazi dedicati a sport e divertimento saranno chiamati a controllare l’idoneità di chi vuole entrare nel proprio esercizio o attività. Lo faranno tramite un’ app, già scaricabile su smartphone e tablet, chiamata “Verifica C19” che consentirà, tramite un procedimento di scannerizzazione, il controllo dei QR Code presenti sulle Certificazioni verdi Covid-19 dei clienti. Assieme alla conferma della validità o meno del pass, l’app presenterà il nome e il cognome del soggetto in questione oltre alla sua data di nascita. Per convalidare la verifica quindi, e assicurarsi che ci si trovi realmente di fronte alla persona che si è vaccinata, o guarita da Covid19 o che si è sottoposta a un tampone con esito negativo, bisognerà eseguire un controllo anche del documento di riconoscimento.

Green pass obbligatorio per i trasporti: dove e quando serve

Per i trasporti si potrà aspettare fino al 1° di settembre, data in cui la Certificazione verde Covid-19 sarà fondamentale per riuscire a spostarsi con mezzi a lunga percorrenza. Secondo quanto deciso dal nuovo decreto del 5 agosto, chi vorrà viaggiare utilizzando la maggior parte dei trasporti disponibili dovrà dunque necessariamente esibire il proprio Green pass. Per i rischi di assembramento presenti soprattutto su aerei e traghetti il documento annuncia controlli a campione per assicurarsi lo svolgimento degli spostamenti nella massima sicurezza. I mezzi con cui sarà possibile muoversi soltanto muniti di Carta verde sono:

  • aerei
  • navi e traghetti interregionali, ad eccezione di quelli che si muovono nello Stretto di Messina
  • treni di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
  • autobus che collegano più di due Regioni e quelli adibiti al servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli aggiuntivi al servizio pubblico locale e regionale per scuole o altro.

Sui trasporti pubblici è previsto inoltre un aumento della capienza anche per le Regioni in zona gialla: dal 50% consentito si passerà all’80%, la stessa percentuale attualmente permessa in zona bianca.

Green pass obbligatorio a scuola: quando e a chi serve

Da metà settembre, periodo di riapertura per la maggior parte degli istituti scolastici, il Green pass sarà obbligatorio per tutti i docenti e il personale Ata. Una decisione discussa ampiamente all’interno della maggioranza spesso con posizioni opposte ma che ha trovato soluzione definitiva nel lungo Consiglio dei ministri del 5 agosto. «Chi non si presenterà al lavoro perché privo di Certificazione verde Covid-19 sarà un assente ingiustificato». La posizione del governo è netta nei confronti di tutti gli insegnanti, collaboratori scolastici e dipendenti amministrativi che a metà settembre saranno chiamati a tornare negli istituti con un certificato di protezione dal virus. Diversa è la regola che gestirà l’ingresso degli alunni. Se gli studenti universitari saranno obbligati a partecipare alle lezioni accademiche con Green pass alla mano proprio come professori e personale, per i ragazzi delle scuole secondarie non verrà introdotta alcuna misura.

Mascherine, distanziamento e riduzione di quarantena a 7 giorni

Per le regole di sicurezza all’interno degli istituti il decreto conferma l’obbligo di mascherina per tutti e distanziamento di un metro, con il canonico divieto di accesso per coloro che presentino difficoltà respiratorie o/e temperatura al di sopra dei 37.5 gradi. In caso di contagio segnalato, la quarantena di 10 giorni prevista finora per tutti, verrà ridotta a 7 giorni per chi è vaccinato.

Nessun obbligo di mascherina se tutti gli studenti sono vaccinati

Come detto, è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono però derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti.

Green pass obbligatorio: chi è esente

Il Green pass non sarà richiesto ai bambini fino ai 12 anni non compiuti, esclusi per età anche dalla campagna vaccinale. Pe tutto il resto della popolazione con particolari fragilità la nuova circolare del Ministero della Salute Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID sarà il punto principale di riferimento. Tutti coloro che sono impossibilitati alla vaccinazione anti Covid e che quindi verranno esentati anche dall’utilizzo di Carta verde, potranno esibire la certificazione pensata ad hoc, consegnata in formato cartaceo e, per ora, con validità massima fino al 30 settembre 2021. Come spiegato dal Ministero della Salute, «i certificati saranno rilasciati direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende e dei Servizi Sanitari Regionali, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta dell’assistito». Un’operazione che dovrà essere effettuata avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa al paziente anche digitalmente, «attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA».

Nello specifico la carta di esenzione arriverà in soccorso di tutti coloro che non hanno mai potuto sottoporsi al vaccino per patologie pregresse, malattie rare e allergie, o per chi non potrà ricevere la seconda dose per via di reazioni avverse importanti accadute a seguito della prima somministrazione. La raccomandazione generale però è quella di «informare le persone esentate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione, come usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti  in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto». Questi i principali casi elencati dal Ministero della Salute per l’esenzione al vaccino:

  • Reazione allergica grave dopo una dose di vaccino o a qualsiasi componente del vaccino. Costituisce una controindicazione alla somministrazione di ulteriori dosi dello stesso vaccino o di prodotti che contengano gli stessi componenti. «Questo tipo di reazione allergica si verifica quasi sempre entro 30 minuti dalla vaccinazione», spiega il Ministero, «anche se sono imputabili a vaccino i casi di anafilassi insorti entro le 24 ore». In caso di reazione allergica grave alla prima dose di un vaccino anti Covid, «si può considerare la possibilità di utilizzare un vaccino di tipo diverso per completare l’immunizzazione, tuttavia, vista la possibilità di reazioni crociate tra componenti di vaccini diversi è opportuno effettuare una consulenza allergologica e una valutazione rischio/beneficio individuale».
  • Gravidanza. Pur ribadendo che la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 non è controindicata in gravidanza, il Ministero della salute dispone una certificazione di esenzione anche per questo caso, «qualora, dopo valutazione medica, si decida di rimandare la vaccinazione».
  • Sindrome di Guillain-Barré. Segnalata molto raramente in seguito alla vaccinazione con Astrazeneca, è una malattia che colpisce il sistema nervoso periferico e i muscoli respiratori. In caso di sindrome insorta entro 6 settimane dall’iniezione, «senza altra causa riconducibile», il Ministero della Salute ritiene prudente «non eseguire ulteriori somministrazioni dello stesso tipo di vaccino», non escludendo allo stesso tempo «l’utilizzo di un vaccino di tipo diverso per completare l’immunizzazione».
  • Miocardite/pericardite. Dopo la vaccinazione con i vaccini a mRNA (e quindi Pfizer e Moderna) sono stati osservati casi molto rari di miocardite e pericardite. «La decisione di somministrare la seconda dose di vaccino Pfizer o Moderna in persone che hanno sviluppato una miocardite/pericardite dopo la prima dose deve tenere conto delle condizioni cliniche dell’individuo e deve essere presa dopo consulenza cardiologica e un’attenta valutazione del rischio/beneficio», raccomanda il Ministero, che proprio per questo mette a disposizione un certificato di esenzione anche per questi rarissimi casi.
  • Volontari del vaccino ReiThera. Nell’elenco degli esenti appaiono anche i cittadini volontari che hanno ricevuto il vaccino ReiThera, la cui sperimentazione è bloccata dallo scorso maggio: «Con particolare riguardo a coloro che hanno ricevuto una sola dose, e in attesa delle indicazioni relative alla loro vaccinazione con uno dei vaccini approvati da Ema, potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione anti Covid-19, in formato cartaceo o digitale».
  • Cittadini di San Marino. L’esenzione è contenuta nel nuovo decreto Covid e prevede l’esclusione dall’obbligo di Green pass fino al 15 di ottobre per i cittadini di San Marino che hanno ricevuto il vaccino Sputnik V. La scelta di prendere tempo è dovuta al fatto che la procedura di valutazione del prodotto russo da parte di Ema è di fatto ancora in corso.

Green pass obbligatorio per i vaccinati all’estero: come funziona

Per quanto riguarda gli italiani che si sono vaccinati o che abbiano contratto il virus in un Paese diverso dall’Italia, la stessa circolare del Ministero sui casi di esenzione al vaccino, chiarisce che «i cittadini italiani, anche residenti all’estero, e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, se si trovano già sul territorio italiano, hanno piena facoltà di chiedere il rilascio del Green pass per vaccinazione o per guarigione». Le Certificazioni verdi sono emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC sulla base dei criteri di emissione stabiliti dalla norma di legge, «recandosi presso le Asl locali di competenza territoriale, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province Autonome». In caso di vaccinazione avvenuta all’estero, verranno ritenute valide soltanto le somministrazioni dei quattro vaccini finora approvati dall’ente regolatore europeo. L’Asl in questione avrà bisogno non solo di un documento di riconoscimento e codice fiscale, ma anche del certificato vaccinale rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno: nome e lotto del vaccino somministrato, nome dell’autorità che ha rilasciato il documento, data di iniezione. In caso di avvenuta guarigione la certificazione estera dovrà riportare, tra le altre cose, informazioni sull’infezione contratta con data del primo tampone molecolare positivo eseguito.

In caso di somministrazione della sola prima dose di vaccino già avvenuta all’estero, dovrà essere garantita la somministrazione della seconda dose in Italia per il completamento del ciclo vaccinale. I tempi per la seconda dose sono attualmente 42 giorni per Pfizer e Moderna e 84 giorni per AstraZeneca e Johnson & Johnson. Alla luce di queste tempistiche, il Green pass potrà essere richiesto solo se non siano già scaduti i termini di validità stabiliti per la seconda dose.

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