Green Pass obbligatorio, istruzioni per l’uso: a chi si applica, esenzioni, controlli, sanzioni
Dal 15 ottobre, chiunque entri in un luogo di lavoro pubblico o privato, con poche e limitate eccezioni, deve possedere ed esibire il Green pass, come stabilito dal DL 127/2021, a pena di perdita dello stipendio. Il Green pass è la certificazione digitale che attesta di aver fatto la vaccinazione contro il Covid-19, o di essere risultati negativi al test oppure di essere guariti da tale malattia. La certificazione contiene un “QR Code” che permette di verificarne l’autenticità e la validità, e viene emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato sia digitale sia stampabile.
A quali datori di lavoro si applica
L’obbligo di esibire il Green pass per accedere ai luoghi di lavoro è molto esteso: riguarda sia i dipendenti della pubblica amministrazione, sia le persone assunte da datori di lavoro privati, senza eccezioni. Vi rientrano anche le famiglie che hanno assunto colf e badanti.
A quali lavoratori si applica
L’obbligo di Green Pass non riguarda solo il personale che svolge la propria attività con contratti di lavoro subordinato, ma si estende a tutta le persone che svolgono una prestazione lavorativa presso un luogo di lavoro o una pubblica amministrazione sulla base di rapporti contrattuali differenti: sono coinvolti, quindi, lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori e ogni altra tipologia di lavoratori non subordinati.
Esenzioni
A parte i soggetti con meno di 12 anni (che generalmente non rilevano ai fini lavorativi), sono esentati dall’obbligo di esibire il Green pass i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde Covid-19 (Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021). Altre eccezioni sono previste solo per operatori della giustizia: l’obbligo si applica ai dipendenti degli uffici giudiziari (compresi i magistrati), mentre non è previsto per gli avvocati, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia. Il Green pass non è inoltre richiesto ai testimoni e alle parti del processo.
Come funzionano i controlli
I datori di lavoro pubblici e privati devono svolgere i controlli sul possesso del Green pass con queste modalità:
- all’ingresso (preferibilmente) oppure durante la giornata lavorativa;
- su tutto il personale oppure a campione (nel settore pubblico, almeno il 20% del personale).
Il controllo è eseguito da soggetti nominati con apposito atto formale, che utilizzano VerificaC19, la app sviluppata dal Governo per verificare il possesso del certificato senza acquisire e trattare indebitamente dati personali. Tale App permette la lettura del QR Code, l’attestazione dell’autenticità, della validità e dell’integrità della certificazione e la visione delle generalità dell’intestatario (senza tuttavia rendere note le informazioni che hanno determinato l’emissione del Green pass). La App è gratuita ed è scaricabile dagli store per essere installata sul dispositivo mobile del verificatore. È previsto per i prossimi giorni anche lo sviluppo di un sistema di controllo tramite piattaforma digitale, a cura di Sogei.
Il DPCM di prossima pubblicazione dovrebbe inoltre ampliare la possibilità di controllo anticipato da parte del datore di lavoro sulla base di esigenze organizzative e sopratutto per le attività svolte su turni. In particolare, il datore di lavoro, potrà richiedere in anticipo al lavoratore, prima che prenda servizio, se sarà in grado di esibire il Green pass al momento dell’accesso in azienda (non potrà in ogni caso chiedere l’esibizione o l’invio in anticipo della certificazione verde)
Conseguenze per chi si presenta senza Green pass
Il lavoratore che al momento dell’accesso al luogo di lavoro risulta privo di Green Pass non può entrare, ed è considerato assente ingiustificato. Subisce la sospensione della retribuzione, e di ogni compenso ed emolumento accessori, sino alla presentazione del certificato. Non è prevista l’applicazione di conseguenze disciplinari e viene fatto salvo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Sanzioni per le violazioni della procedura
Se il datore di lavoro non verifica i Green pass, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 400 ad un massimo di 1.000 Euro (raddoppiata in caso di violazioni reiterate). Se il lavoratore elude le verifiche e viene sorpreso dal datore di lavoro senza Green pass, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 600 ad un massimo di 1.500 euro (raddoppiata in caso di violazioni reiterate). Il datore di lavoro è inoltre legittimato ad avviare una procedura disciplinare.
Che fine fanno le misure di distanziamento sociale
L’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass non fa venire meno nessuna delle altre misure di contenimento previste dalla normativa vigente. Pertanto, il protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus (aggiornato il 6 aprile 2021) negli ambienti di lavoro rimane in vigore, e tutte le misure connesse (distanziamento, mascherina, ecc.) rimangono obbligatorie.
Attenzione alla privacy
Il DL n. 127/2021 parla di esibizione e il Garante della Privacy ha chiarito che non è consentito fare copia del documento né conservarlo. In particolare, con decisione del 3 settembre 2021, il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che non si può raccogliere la data di scadenza del Green pass, così come non è possibile fare elenchi o documenti nei quali vengono raccolti dati connessi alla condizione sanitaria dell’interessato.
Cosa devono fare i cittadini extra UE in possesso di Green pass rilasciati dai loro Paesi
Le certificazioni extra-UE possono essere ritenute equivalenti al Green Pass. Secondo l’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio 2021, infatti, le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti d’America, sono riconosciute come equivalenti a quelle dell’Unione Europea emesse dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da Covid-19.
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