L’Italia resta senza una legge contro l’omotransfobia. Quali sono gli altri Paesi europei? La mappa
Dal 2011 l’associazione Rainbow Europe si occupa di raccogliere dati sullo stato dei diritti della comunità Lgbtqi+ nei Paesi Europei. Un lavoro complesso in cui per ogni Paese vengono monitorati 70 parametri per analizzare tutti gli aspetti possibili, dall’equiparazione dei matrimoni omosessuali fino alla presenza di percorsi per la transizione di genere garantiti dallo Stato. Per capire dove resta l’Italia dopo il blocco del ddl Zan in Senato, abbiamo creato una mappa dei Paesi in Europa dove non ci sono leggi contro l’omotransfobia prendendo in considerazione solo cinque di questi parametri. Ci siamo concentrati su tutti quelli che riguardano leggi che puniscono nello specifico crimini di odio legati all’orientamento sessuale o l’identità di genere. I campi che abbiamo analizzato provenienti da tutte le ricerche di Rainbow Europe sono quindi: Hate crime law (sexual orientation), Hate speech law (sexual orientation), Hate crime law (gender identity), Hate speech law (gender identity) e infine Hate crime law (intersex). Da questa analisi risulta che in tutta l’area europea sono 13 i Paesi che non hanno nessuna legge in nessuno di questi campi: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Lettonia, Moldavia, Polonia, Russia, Turchia e Ucraina. Per la maggior parte quindi si parla di Paesi dell’Europa dell’Est. E la posizione dell’Italia non migliora guardando gli altri dati. Nella classifica generale dei Paesi che garantiscono più diritti si trova infatti al 35° posto sono 49 Paesi analizzati, tra Lituania e Moldavia.
Il caso della Germania
Tra i Paesi affini all’Italia per situazione economica e storia democratica, l’unico a non avere nella sua giurisprudenza leggi contro l’omotransofobia è la Germania. Secondo un report del Servizio Studi della Camera dei deputati pubblicato nel novembre 2020, nei tribunali tedeschi questi crimini vengono puniti in modo più severo: «Il Codice penale (Strafgesetzbuch – StGB) (art. 130, comma 1) punisce con la detenzione colui che incita all’odio o alla violenza. Sebbene il Codice penale non faccia un esplicito riferimento al background omofobico di colui che perpetra il reato, nella definizione data all’articolo 130 rientra anche la discriminazione effettuata in ragione dell’orientamento sessuale». Formalmente quindi la Germania deve essere inserita nell’elenco dei Paesi che non hanno una giurisprudenza specifica ma una sorta di tutela legale, di fatto, esiste.
Foto di copertina: Elaborazione grafica di Vincenzo Monaco
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