Processo Ponte Morandi, sul filone delle barriere antirumore pericolose il gup non cambia: respinto il ricorso degli imputati
La Corte di appello di Genova ha deciso di rifiutare l’istanza di ricusazione per Paola Faggioni, giudice per l’udienza preliminare (Gup) nell’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi. In gergo giuridico, un’istanza di ricusazione è la richiesta di affidare un procedimento a un altro giudice rispetto a quello che la sta seguendo. Viene fatta quando si teme che giudice non garantisca l’imparzialità e quindi venga ritenuto inadatto ad esercitare le sue funzioni. A fare questa richiesta erano stati diversi imputati coinvolti nell’inchiesta per il Ponte Morandi, fra questi anche Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrada per l’Italia (Aspi). L’accusa dei legali era che Faggioni avesse dato dei giudizi sui loro assistiti in un altro processo, dove aveva firmato delle misure restrittive verso alcuni di loro. Questo processo secondario è quello legato alle barriere fonoassorbenti. Le indagini sono partite dalle informazioni acquisite nel processo principale, quello sul Ponte Morandi. Mentre gli investigatori stavano indagando sulle cause del crollo, hanno trovato analisi e testimonianze in cui veniva documentata la pericolosità delle barriere Inegautos. Nello specifico, secondo le prime ricostruzioni, queste barriere rischiavano di rompersi nelle giornate di vento particolarmente forte. Nel novembre 2020 erano partite le ordinanza di misure cautelare per diversi manager di Aspi, tra cui l’ex ad Giovanni Castellucci, l’ex direttore delle operazioni Paolo Berti e Michele Donferri Mitelli. Misure cautelari che erano state emesse proprio dalla giudice Faggioni
Le carte della corte d’appello di Genova
Secondo i documenti in cui compare il giudizio della corte di appello di Genova, le valutazioni espresse da Paola Faggioni nelle ordinanze sulle misure cautelari non possono essere associate a un giudizio sul processo per il crollo del Ponte Morandi: «Non risulta formulata valutazione alcuna sulla responsabilità dei ricorrenti in relazione agli specifici fatti che costituiscono l’oggetto del processo in corso. Il giudice risulta essersi solo incidentalmente espresso in relazione alla vicenda processuale scaturita dal crollo del ponte, ed in modo solo funzionale alla ricostruzione dei fatti demandatile». Nelle carte vengono riportate anche le frasi contestate dai legali dei manager di Aspi a Faggioni. Ad esempio su Donferri: «Ancora si evidenziano i riferimenti al fatto che “Donferri aveva abusato della propria posizione direttiva” e che tutti si fossero palesati “dirigenti spregiudicati, indifferenti verso il rispetto delle normative” orientati a “logiche utilitaristiche della struttura societaria di appartenenza”». O su Castellucci: «Tali esigenze cautelari si desumono principalmente dalle modalità della condotta, sintomatiche di una personalità spregiudicata e incurante del rispetto delle regole, ispirata a una logica strettamente commerciale e personalistica, anche a scapito della sicurezza collettiva».
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