No! La Corte Costituzionale non ha dichiarato illegittima la proroga dello stato di emergenza
[Aggiornamento 15 novembre 2021 – La valutazione è stata modificata da “Falso” a “Contesto mancante” ed è stato aggiunto il contenuto integrale del comunicato stampa della Corte Costituzionale.]
Circola in questi giorni la notizia, diffusa anche dall’avvocato Polacco, secondo la quale la Corte Costituzionale, in una recente sentenza (la n. 213/2021), avrebbe stabilito che l’eventuale proroga dello stato di emergenza Covid-19 oltre il 31 dicembre 2021 sarebbe “intollerabile” e quindi illegittima. Abbiamo analizzato la sentenza per comprendere meglio di cosa tratta.
Per chi ha fretta
- La sentenza della Corte Costituzionale non dichiara incostituzionale alcuna legge, anzi rigetta tutte e 7 le questioni di legittimità costituzionale proposte dai giudici rimettenti (Trieste e Savona).
- Da nessuna parte la Corte affronta il tema della legittimità della proroga dello stato di emergenza, dato che l’oggetto del giudizio verte sulla presunta illegittimità costituzionale del blocco degli sfratti per morosità, per violazione del principio di uguaglianza e del diritto di proprietà.
- La Corte si limita a lanciare un “monito” finale al legislatore, sostenendo che, benché la proroga del blocco degli sfratti fino al 31/12/2021 sia ragionevole in funzione della situazione in essere, una ulteriore proroga di quella specifica misura risulterebbe eccessiva e intollerabile per i proprietari degli immobili, invitandolo quindi a non prorogarla ulteriormente per il 2022.
Analisi
Ecco il post dell’Avvocato Polacco:
Giustizia è fatta!!! Con sentenza della corte costituzionale del 19.10.21, relatore Amoroso, depositata in data 11.11.21 la stessa ha stabilito che >>>
La Corte Costituzionale avverte il Governo sulla proroga dell’emergenza: “Non è più tollerabile la compressione dei diritti costituzionali oltre al 31 dicembre”
La Giustizia si sveglia!
Il contesto
Come quasi tutte le sentenze della Corte Costituzionale, il testo delle motivazioni è piuttosto tecnico e complesso, ma possiamo cercare di inquadrare molto in generale il merito del ricorso per capire di cosa si stava parlando.
Lo scoppio della pandemia ha causato, soprattutto nei primi mesi del 2020, forti danni economici alle famiglie, che spesso si sono trovate a casa da lavoro e quindi senza reddito, impedendo loro di pagare con regolarità l’affitto rischiando lo sfratto. Per ovviare al problema di ritrovarsi migliaia di famiglie senza casa, il Governo era inizialmente intervenuto per bloccare gli sfratti, a tutela delle famiglie, inizialmente fino a fine 2020 per poi prorogare il blocco fino al 31 dicembre 2021.
Questa misura, però, colpiva di fatto i proprietari degli immobili, che si sono visti in alcuni casi costretti ad accettare affittuari che avevano smesso di pagare l’affitto, forti della legge che bloccava gli sfratti, ritrovandosi un danno economico rilevante. Per questo, a seguito di alcune cause di sfratto, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del decreto “Milleproroghe” che, tra le altre cose, prorogava appunto il blocco degli sfratti fino a fine 2021, in quanto presumibilmente in contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3) e con il diritto di proprietà (art. 42).
La decisione della Corte
La questione, sollevata in particolare dal Tribunale di Trieste e quello di Savona (i cui ricorsi sono stati riuniti) è finita così davanti alla Corte Costituzionale.
Ora, senza dover entrare nel dettaglio dei motivi della decisione, basterebbe leggere il dispositivo al fondo (ossia la decisione vera e propria) per notare che le ben 7 questioni di costituzionalità sollevate dai giudici rimettenti sono state tutte rigettate, 2 in quanto inammissibili e 5 in quanto infondate.
A parere dei giudici «l’eccezionalità della pandemia da COVID-19 giustifica, nell’immediato e per un limitato periodo di tempo, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili», ossia che la proroga del blocco era perfettamente in linea con la Costituzione.
Come è stata travisata la sentenza
Nel meme diffuso dall’avv. Polacco leggiamo quanto segue: «La Corte Costituzionale avverte sulla proroga dell’emergenza: non più tollerabile la compressione dei diritti costituzionali oltre il 31 dicembre 2021».
Come è possibile che l’avv. Polacco, nonostante la chiarezza della sentenza, abbia capito tutt’altro? Il motivo è che la sentenza (al punto 15 della parte in diritto), ha voluto precisare una considerazione, che funge un po’ da “monito” per il legislatore. Tale monito è stato diffuso sui social spacciandolo per la decisione vera e propria e omettendone parti fondamentali per comprenderne il senso, tagliando ad arte il paragrafo per dargli un senso totalmente diverso.
Ecco il testo completo del punto 15:
Mette conto, infine, rilevare che, se l’eccezionalità della pandemia da COVID-19 giustifica, nell’immediato e per un limitato periodo di tempo, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (anche perché, in particolare, vi è stato, da parte del legislatore, un progressivo aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco, nei termini sopra indicati), d’altra parte però questa misura emergenziale è prevista fino al 31 dicembre 2021 e deve ritenersi senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (art. 42, secondo comma, Cost.).
Insomma, la frase riportata nel meme è stata totalmente estrapolata dal suo contesto, che aveva tutt’altro significato. La Corte non sta affatto parlando della proroga dello stato di emergenza, che come vedete non è citata da nessuna parte. Questa precisa che, sebbene la proroga del blocco degli sfratti (è questo il soggetto della frase, non lo stato di emergenza), sia giustificabile data l’eccezionalità della pandemia (e infatti la Corte ha rigettato le questioni, come visto).
La Corte dà comunque atto che la proprietà, pur avendo anche una funzione sociale, resta principalmente un diritto individuale che non può essere compresso e limitato oltre un certo limite, motivo per cui «questa misura emergenziale è prevista fino al 31 dicembre 2021 e deve ritenersi senza possibilità di ulteriore proroga».
L’avv. Polacco riporta, in modo del tutto arbitrario, che la Corte avrebbe dichiarato «intollerabile la compressione dei diritti costituzionali», quando la Corte ha invece espressamente scritto: «avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità», riferendosi quindi unicamente al diritto di proprietà, non ad altri diritti e libertà costituzionali toccate dallo stato di emergenza.
Ad ulteriore dimostrazione di ciò, l’ultima frase del punto 15, omessa da chi ha diffuso la notizia, afferma espressamente che «Resta ferma in capo al legislatore, ove l’evolversi dell’emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare altre misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato». Non solo la Corte non ha dichiarato illegittima un’eventuale proroga dello stato di emergenza oltre il 31/12/2021, ma sembra averne addirittura avvallato la possibilità, consentendo al legislatore di individuare altri sistemi per bilanciare i diritti ed usare eventuali ulteriori misure limitative degli stessi.
Detto in parole povere, la Corte ha detto al legislatore di “aver fatto bene a prorogare il blocco degli sfratti fino a fine 2021, data la situazione emergenziale in essere, infatti la proroga non te la dichiaro illegittima, ma non prorogarla ancora oltre quel termine, perché diventerebbe intollerabile e a quel punto dovrò dichiararla incostituzionale. Trova altri sistemi per bilanciare i diritti coinvolti nel caso fosse necessario prolungare l’emergenza”.
Il comunicato della Corte Costituzionale
Quanto sopra riportato trova riscontro nel comunicato stampa della Corte Costituzionale che riportiamo di seguito (il grassetto è nostro):
EMERGENZA COVID: LEGITTIMO IL BLOCCO DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’, MA “NON È TOLLERABILE” UNA PROROGA OLTRE IL 31 DICEMBRE 2021
La proroga del blocco degli sfratti per morosità – disposta dal legislatore in presenza di una situazione eccezionale come la pandemia da COVID-19 – è una misura dal carattere intrinsecamente temporaneo in quanto è destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021, «senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (articolo 42, secondo comma della Costituzione)».
È un passaggio della motivazione della sentenza n. 213 depositata oggi (redattore Giovanni Amoroso) con cui la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità delle proroghe (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e poi dal 1° luglio al 31 dicembre 2021) della sospensione dell’esecuzione di alcuni provvedimenti di rilascio di immobili, come anticipato con comunicato stampa del 20 ottobre 2021.
In particolare, la Corte ha dichiarato non fondate le censure sollevate dai Giudici dell’esecuzione presso i Tribunali di Trieste e di Savona relative all’articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183 (cosiddetto “milleproroghe”) e all’articolo 40-quater del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 (cosiddetto “sostegni”).
Nella sentenza si legge che, se all’inizio dell’emergenza la sospensione era generalizzata, con le successive proroghe – su cui si appuntavano i dubbi di legittimità costituzionale – il legislatore ne ha via via ridotto l’ambito di applicazione, operando un progressivo e ragionevole aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco.
Ma la Corte ha soprattutto evidenziato la natura intrinsecamente temporanea della misura e l’impossibilità che venga prorogata oltre la scadenza del 31 dicembre 2021. Resta ferma, osserva la sentenza, la possibilità per il legislatore, qualora lo richieda l’evolversi dell’emergenza pandemica, di adottare misure diverse da quella della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio (o di alcuni di essi) e idonee a realizzare un bilanciamento adeguato dei valori costituzionalmente rilevanti che vengono in gioco.
Conclusioni
La Corte Costituzionale non si è dunque pronunciata sull’eventuale proroga dello stato di emergenza, che non è stata sollevata dai ricorrenti e non è stata oggetto del giudizio.
La Corte si riferisce chiaramente a ciò che è davvero oggetto del giudizio, ossia la proroga del blocco degli sfratti, ritenendolo costituzionale e rigettando la relativa questione.
La corte, infine, si limita semplicemente a segnalare al legislatore, alla fine della sentenza, che il blocco degli sfratti ha già raggiunto un limite di tollerabilità, tale per cui una eventuale ulteriore proroga oltre la fine del 2021 risulterebbe invece incostituzionale per violazione del diritto di proprietà.
La legittimità dello stato di emergenza, come potete ben vedere, non c’entra assolutamente nulla.
Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.
Articolo in collaborazione con Andrea Lazzarone (PaoloTuttoTroppo).
Nota: La valutazione è stata modificata da “Falso” a “Contesto mancante” ed è stato aggiunto il contenuto integrale del comunicato stampa della Corte Costituzionale.
Leggi anche:
- Tamponi, malattie virali e «cure» contro la Covid: le bufale del medico No vax Mariano Amici
- No, il governatore della California non ha la sindrome di Guillain-Barré dopo la terza dose del vaccino anti-Covid
- No! Un dirigente di Bayer non ha ammesso che i vaccini a mRna sono terapie geniche
- Quello studio di Oxford che NON esamina l’associazione tra miocardite e infarto miocardico dopo i vaccini
- Fino ai 59 anni nessun vaccinato è stato ricoverato in terapia intensiva? I dati che smentiscono Locatelli