Rider, perché il Tribunale di Firenze ha condannato Deliveroo per condotta anti-sindacale
Il Tribunale di Firenze assesta un duro colpo al modello del lavoro autonomo applicato da molte piattaforme digitali di consegna a domicilio di cibo e beni di varia natura. Secondo il Tribunale toscano, che ha accolto il reclamo proposto da FILCAMS Cgil contro una precedente decisione di segno contrario, ai rider che hanno il contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve applicarsi la normativa sul lavoro subordinato, senza eccezioni; pertanto, se un’azienda decide di interrompere il rapporto con un numero rilevante di fattorini, non può limitarsi a mandare una semplice comunicazione, ma deve seguire la procedura sui licenziamenti collettivi prevista, per i lavoratori dipendenti, nella legge n. 223 del 1991. Il Tribunale fa un’altra affermazione destinata ad avere un impatto potente in tutto il settore: dichiara inefficace, in quanto sottoscritto da un soggetto sindacale privo di effettiva rappresentatività, l’accordo collettivo siglato nel mese di settembre del 2020 tra Assodelivery e UGL. A seguito della firma di tale accordo, una piattaforma aderente ad Assodelivery ha scritto ai propri fattorini una lettera chiedendo di fare una scelta: o si firmava un nuovo contratto di collaborazione, che richiamava espressamente quel CCNL, oppure il rapporto si interrompeva.
Il Tribunale di Firenze considera antisindacale questa comunicazione, sia perché viola la procedura di informazione prevista dal CCNL applicato in azienda (quello del settore terziario) e quella della legge n. 223/1991, sia perché manca l’effettiva rappresentatività nell’associazione sindacale stipulante. La sentenza accusa UGL di una eccessiva «vicinanza» con le posizione datoriali, che emergerebbe da alcuni dati oggettivi: il fatto che l’accordo sia stato siglato senza una vera trattativa, la circostanza che l’intesa non sia stata oggetto di un vero confronto con i lavoratori, e anche l’eccessiva somiglianza di contenuti tra il contratto collettivo UGL e le policy già applicate dall’azienda, sono considerati elementi indiziari che fanno presumere la mancanza di rappresentatività di UGL. Le conseguenze di questa decisione sono molto pesanti: il Tribunale ha ordinato all’azienda di svolgere l’informativa prevista dal CCNL Terziario e applicare la legge 223/1991, prima di procedere all’interruzione dei rapporti di collaborazione, e ha ordinato di cessare l’applicazione del CCNL siglato con UGL. L’azienda ha annunciato ricorso contro tale decisione, rivendicando la bontà del proprio modello e contestando l’inesattezza della decisione della corte fiorentina.
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