Mascherine Ffp2, i prezzi schizzano ma in qualche caso è possibile detrarle. Ecco come
C’è la corsa dei prezzi e la risposta del governo (promessa ma non ancora attuata) per ridurre i costi delle mascherine Ffp2 in un momento di picco della pandemia di Coronavirus e dopo che queste sono diventate obbligatorie in alcune situazioni, a cominciare dai trasporti. Non basterà, ma vale la pena sapere che le spese sostenute per l’acquisto di queste mascherine possono, ad alcune condizioni, essere portate in detrazione del 19%. La regola vale soprattutto per le cosiddette “chirurgiche” ma in alcuni casi si applica anche alle Ffp2, al momento con prezzi che in alcuni casi sono arrivati anche a 7 euro ciascuna. Dall’anno scorso, per accedere alle detrazioni, vige l’obbligatorietà della tracciabilità dei pagamenti. Come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le spese per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef del 19% della parte che eccede i 129,11 euro annui sono tra l’altro quelle relative all’acquisto di dispositivi medici. Solo le mascherine certificate come dispositivo medico o Dpi godono della detrazione Irpef, quindi. Dallo scontrino della farmacia è necessario controllare fornendo il proprio codice fiscale se rientrano nei dispositivi medici. Abitualmente accade soprattutto per le mascherine chirurgiche, il cui prezzo però è già stato calmierato a 50 centesimi ciascuna all’inizio dell’emergenza pandemica.
La normativa
Secondo l’articolo 124 del decreto Rilancio, poi convertito nella legge n. 77 del 17 luglio 2020, vige un’Iva agevolata per l’acquisto dei dispositivi necessari al contenimento e al contrasto del Covid-19. Le mascherine chirurgiche, ed eventualmente le Ffp2 e le Ffp3, rientrano nell’ambito di applicazione di questo articolo – non quindi quelle in tessuto – e devono essere «validamente certificate come dispositivo medico (DM) o dispositivo di protezione individuale (DPI)». Sulla certificazione fiscale – quindi scontrino fiscale o fattura – deve essere chiaramente indicata la descrizione del prodotto comprato e l’identità di chi lo acquista. Non possono essere usati per le detrazioni gli scontrini e le fatture con la sola definizione «dispositivo medico». L’Agenzia delle Entrate specifica chiaramente che «sono detraibili nella misura del 19% anche le spese sostenute per l’acquisto di “mascherine protettive”, a condizione che siano classificate da provvedimenti del ministero della Salute, in base alla tipologia, quali dispositivi medici o che rispettino i requisiti di marcatura CE (circolare n. 11/2020)».
Nella prova d’acquisto è necessario quindi verificare che ci sia il codice “AD” «spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE». Se il codice non è presente, bisogna tenere la documentazione da cui sia rintracciabile la marcatura CE per i dispositivi presenti nella «Banca dati dei dispositivi medici» che si trova sul sito del ministero della Salute e che viene costantemente aggiornata. Per i prodotti che non si trovano nella lista, è fondamentale non solo la marcatura CE, ma anche la conformità alla normativa europea: insomma, se la marcatura europea non è presente sulla prova d’acquisto o sulla confezione del prodotto, non sarà possibile detrarre il prodotto.
In copertina ANSA/FRIEDEMANN VOGEL
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