Tar contro le Asl: anche per i calciatori la quarantena si fa in autosorveglianza
La battaglia tra le ASL e il calcio si avvicina a una svolta importante: la Lega Serie A ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle ASL locali: il TAR del Piemonte, quello del Friuli Venezia Giulia e quello della Campania hanno dato ragione alla Lega che aveva contestato i provvedimenti di quarantena domiciliare disposta nei confronti dei giocatori di Torino, Udinese e Salernitana. Un quarto TAR ha confermato invece il provvedimento di quarantena disposto verso i giocatori del Bologna, ma solo perché sono in attesa della terza dose.
Le motivazioni
Importanti le motivazioni di queste decisioni: come si legge nel comunicato del TAR Piemonte, i provvedimenti delle ASL sono illegittimi perché violano ben due prescrizioni.La prima prescrizione è la circolare del Ministero della Salute emanata il 18 giugno 2020, e mai revocata; tale atto – applicato anche dal Napoli in occasione della recente trasferta in casa della Juventus – impone ai calciatori che entrino in contatto con dei compagni di squadra positivi la quarantena, ma consente loro di scendere in campo previa esecuzione di un tampone molecolare positivo.
La seconda prescrizione che va in contrasto con i provvedimento delle ASL consiste nel regime di autosorveglianza disciplinato dall’art. 2 del decreto legge n. 229 del 2021. Secondo tale normativa, per alcuni soggetti – persone vaccinate con richiamo, o con seconda dose ricevuta da meno di 4 mesi, o guarite da meno di quattro mesi, non si applica alcuna forma di isolamento ma, piuttosto, vige il c.d. regime di autosorveglianza. Sulla base di tale regime, ci possono essere due situazioni. Per gli asintomatici, nei giorni dal momento dell’ultimo contatto con la persona positiva si ha l’obbligo di monitorare le proprie condizioni di salute e di indossare le mascherine FFP2, ma si può uscire di casa.
L’autosorveglianza
Se non si manifestano sintomi riconducibili alla COVID-19, l’autosorveglianza termina dopo 5 giorni senza il bisogno di fare tamponi molecolari o test antigenici; per altri cinque giorni si è comunque obbligati a indossare le mascherine FFP2.Per i soggetti che presentano sintomi nei 5 giorni di autosorveglianza, si deve fare, invece, un test antigenico rapido o un tampone molecolare. Se il risultato è negativo ma i sintomi persistono si deve fare un altro test al quinto giorno dal contatto, e ottenere risultato negativo per terminare l’autosorveglianza. Tutte queste disposizioni sono state ignorate dalle ASL territoriali, che hanno ordinato ai calciatori entrati in contatto con compagni di squadra positivi di restare in casa e vietato loro di allontanarsi dal proprio domicilio.
Ordine che, secondo le tre decisioni appena ricordate, sarebbe illegittimo. C’è da sperare che questa interpretazione si consolidi nella giurisprudenza (c’è stata anche una decisione di segno contrario del TAR Emilia Romagna, anche se questa dipende solo dal fatto che i giocatori emiliani non hanno la terza dose) al punto tale da bloccare iniziative analoghe delle ASL, che hanno fatto un grosso danno all’immagine del calcio e alla regolarità del campionato senza alzare in alcun modo il livello di tutela della salute dei calciatori.
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