Le multe per chi non si vaccina? Zero in 15 giorni: l’Agenzia delle Entrate non ha ancora le liste
L’Agenzia delle Entrate non ha ancora ricevuto dal ministero della Salute le liste dei cittadini che non si sono vaccinati. Anche se la norma dell’obbligo vaccinale per gli over 50 è in vigore dal primo febbraio. E quindi nessuno degli 1,5 milioni che non si è ancora immunizzato ha ricevuto la lettera che lo invita a immunizzarsi e lo minaccia di multa. Il meccanismo, che parte dal DL 1/2022 in vigore dall’8 gennaio scorso che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50, era stato spiegato dallo stesso ministro della Salute Roberto Speranza: «Sarà cura del ministero della Salute fornire gli elenchi dei soggetti inadempienti, anche acquisendo direttamente dal sistema tessera sanitaria le informazioni relative alla somministrazioni acquisite giornalmente dall’anagrafe vaccinale».
E questo perché «il decreto legge prevede una fase di contraddittorio, il ministero della Salute invierà una comunicazione agli inadempienti che potranno trasmettere alla Asl competente l’esenzione o il differimento dell’obbligo vaccinale». Ma, racconta oggi Il Giornale, qualcosa è andato storto. Ad oggi, infatti, gli elenchi dei cittadini sanzionabili non esistono. All’Ader non hanno ricevuto il nome di un solo destinatario. E senza l’elenco dei non vaccinati, gli operatori non potranno far partire né le lettere di segnalazione, né le ingiunzioni di pagamento delle multe. E, secondo quanto scrive il quotidiano, le multe potrebbero arrivare soltanto in estate. Quando magari l’obbligo vaccinale sarà stato tolto, come vuole la Lega.
Non solo. Come abbiamo spiegato qualche tempo fa, basterà fare opposizione per ritardare l’arrivo della multa fino a 260 giorni. E questo perché prima dell’avviso il No vax riceverà una comunicazione di avvio del procedimento. E in quella occasione potrà anche decidere di prendersi i dieci giorni di tempo per inviare all’autorità competente le ragioni che lo hanno fatto soprassedere dalla scelta di immunizzarsi. E poi potrà appellarsi al giudice di pace chiedendo la sospensione dell’avviso di addebito. Soltanto se il giudice non accoglie l’istanza, le Entrate potranno avviare l’iter per il recupero coattivo della somma, maggiorata delle spese successive.
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