Benzina, il taglio delle accise da oggi: pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale, sconto di 30 cent
La riduzione delle accise sui carburanti e quindi del loro prezzo di vendita è operativa. Sono infatti stati pubblicati nella notte sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale e il decreto legge «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», che contengono le norme che ne riducono il prezzo. La legge, approvata dal consiglio dei ministri del 18 marzo scorso, entra in vigore da oggi. Il taglio delle accise previsto vale 25 centesimi, a cui aggiungere l’Iva al 22%. In totale lo sconto al consumo sui prezzi dei due carburanti ammonta dunque a 30,5 centesimi. Per il Gpl le accise diminuiscono invece di 8,5 centesimi, come previsto nel decreto ministeriale. Sommando l’Iva si arriva al consumo a 10,37 centesimi. Il decreto contiene anche la tassa sugli extraprofitti delle società energetiche e il rafforzamento dei poteri speciali del golden power per il settore delle telecomunicazioni, dalle norme per potenziare la capacità di accoglienza dei profughi alle misure per il sostegno delle imprese, delle attività produttive e del lavoro. I primi due commi dell’articolo 1, che riguarda la riduzione delle accise su benzina e diesel, recitano:
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all’Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:
a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.
2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.
L’aumento del bonus ISEE
Il decreto prevede anche una tassa del 10% sugli extraprofitti delle aziende energetiche. Si applicherà per il solo 2022, sarà versata a giugno e dovrà essere versata da tutta la filiera del settore energetico: dalle società che producono, importano e vendono prodotti petroliferi, gas o elettricità. Sono escluse le sole società che gestiscono piattaforme per lo scambio. Il «contributo solidaristico straordinario» si calcolerà sull’incremento del saldo tra le operazioni ai fini Iva tra il periodo 1 ottobre 2021-30 marzo 2022 e 1 ottobre 2020 e 31 marzo 2021. Il maggior onere delle società non si potrà trasferire sui prezzi al consumo. Vale inoltre fino al 31 dicembre 2022 l’aumento del tetto Isee del bonus bollette previsto d’ora in poi per le famiglie che hanno un indicatore fino a 12.000 euro. L’aiuto per le famiglie si applicherà dal prossimo primo aprile.
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