Ddl Concorrenza, l’ultimo tentativo di mediazione: vertice di maggioranza per trovare l’intesa sui balneari
Il governo Draghi cerca la mediazione sulle nuove concessioni balneari, nel tentativo di arrivare all’approvazione del Ddl Concorrenza evitando il ricorso al voto di fiducia. L’esecutivo ha avanzato una nuova proposta sull’articolo 2 del Ddl, che prevede l’avvio delle gare per l’assegnazione delle concessioni balneari entro il 31 dicembre 2023, inserendo la possibilità per i comuni di rinviare le procedure «al massimo al 31 dicembre 2024 […] in presenza di ragioni che impediscano la conclusione della procedura selettiva», e per far fronte «a difficoltà oggettive» o alla «presenza di contenzioso». L’emendamento proposto dal governo, a firma del viceministro del Mise Gilberto Pichetto Fratin, è ora sul tavolo dei ministri, dopo le resistenze delle scorse settimane al testo originario del governo portate avanti dagli esponenti della Lega e di Forza Italia. La riunione convocata al Senato dal ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D’Incà, rappresenta dunque l’ulteriore tentativo di trovare un accordo sul testo prima della conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama alle 15, quando verrà definito l’iter di approvazione del Ddl Concorrenza, prima in commissione Industria e successivamente in Aula. Fondamentalmente, le modifiche si articolano in due punti e intervengono sui tempi delle gare e sugli indennizzi.
I tempi delle gare
Quanto alle tempistiche delle gare, secondo quanto si legge nella bozza dell’emendamento, «in presenza di ragioni che impediscano la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la presenza di un contenzioso o difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, l’autorità competente può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima».
La questione degli indennizzi
Quanto agli indennizzi, invece, è prevista la definizione di «criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione della perdita dell’avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico, del valore residuo dei beni immobili oggetto di investimenti per l’esercizio dell’impresa, calcolato sulla base delle scritture contabili ovvero di perizia giurata redatta da un professionista abilitato, che ne attesta la consistenza». Tutto questo però sarebbe possibile a una condizione, ossia l’esistenza di «un titolo legittimo per i beni per la cui realizzazione o utilizzo nell’attività di impresa sia richiesto un titolo abilitativo, compresa ove prevista la comunicazione o la segnalazione dell’autorità amministrativa». Insomma, una clausola «anti-abusivismo», come viene definita dal Mef, per precisare che non verranno ripagati i beni realizzati fuori-norma.
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