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Bonus padri separati: 800 euro al mese in arrivo per chi non riesce a pagare l’assegno di mantenimento

01 Agosto 2022 - 08:44 Redazione
Stanziati 10 milioni di euro. Nei prossimi giorni è attesa la firma dei ministri interessati

Mancano tre firme, poi il bonus per padri in difficoltà potrà partire. Un assegno dal valore massimo di 800 euro al mese per un anno (quindi per un totale di 9.600 euro), destinato ai genitori che non riescono a pagare l’assegno di mantenimento ai propri figli a causa di un calo del reddito dovuto alla pandemia da Covid-19. Il decreto attuativo è ormai pronto, con 10 milioni di euro stanziati e con le ultime modifiche apportate per renderlo più inclusivo e meno discriminatorio di come era stato scritto inizialmente. Il bonus, infatti, era presente già nel decreto Sostegni approvato nel maggio del 2021. Tuttavia, i tecnici lo considerarono inapplicabile.

Chi ne ha diritto

Il testo di quella prima versione si riferiva solo a chi era separato o divorziato, escludendo in questo modo le coppie di fatto. Inoltre, rischiava di far arrivare quel denaro al genitore e non direttamente ai figli che devono ricevere l’assegno di mantenimento. Bisognava, quindi, evitare il rischio che un padre in difficoltà economiche si tenesse quel bonus per sé. Riscritto per intero il testo e inseriti alcuni emendamenti, verrà firmato nei prossimi giorni dalla ministra alla Giustizia, Marta Cartabia, alle Pari opportunità e famiglia, Elena Bonetti, e dal ministro all’Economia Daniele Franco.

Gli 800 euro mensili andranno a quel genitore «che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore». Nel testo viene specificato che il reddito di chi fa domanda per il bonus deve essere «inferiore o uguale» a 8.174 euro nell’anno in cui si chiede. Chi ne ha diritto è un padre, tenuto a pagare gli alimenti, «che ha ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorno o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019». Sono esclusi tutti coloro che hanno ricevuto, anche solo parzialmente, l’assegno di mantenimento nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022.

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