Trasporto aereo, come difendersi dalla pratica dell’overbooking e ottenere rimborsi e risarcimenti
Un’estate da record (post-pandemico) per il turismo aereo. Ma anche un’estate, per molti, da dimenticare. Proprio a causa del disagio che ha travolto decine di aeroporti di tutto il mondo. Impreparati a gestire la mole di passeggeri, tornata ai numeri pre-Covid. Non solo ritardi, cancellazioni e bagagli consegnati ore dopo a causa di scioperi e carenza del personale. A infierire sui passeggeri c’è stato un boom di episodi di overbooking. Ovvero la pratica, ormai diventata prassi, per la quale le compagnie vendono più biglietti dei posti a bordo previsti per il volo. «Ci hanno segnalato il caso limite di 22 persone rimaste a terra al decollo di un aereo da 126 posti. Spesso le compagnie aeree vendono un certo numero di biglietti in più rispetto ai posti a bordo, perché in base ai loro algoritmi calcolano che un certo numero di passeggeri all’ultimo momento non si presenterà. Prevedono di sostituire un passeggero con un altro, e con l’aereo pieno la compagnia guadagna di più rispetto a un volo con alcune poltrone vuote», spiega a La Stampa l’Unione nazionale dei consumatori.
Il regolamento e le sanzioni
Il punto è che, così facendo, le compagnie «fanno correre intenzionalmente un rischio ai loro clienti. Se qualcuno resta a terra devono attivarsi per minimizzare il danno. E invece abbiamo raccolto addirittura testimonianze di donne incinte lasciate per ore ad aspettare senza assistenza». L’Enac, l’ente che vigila sul trasporto aereo, non può intervenire in alcun modo nell’immediato, ma solo in seconda istanza. Una pratica di «ottimizzazione» ancora più ingiustificabile, fa notare Gregory Alegi, docente di gestione delle compagnie aeree, da quando hanno iniziato a diffondersi i biglietti non rimborsabili: le compagnie, che il cliente si imbarchi o meno, incassano comunque il prezzo del biglietto.
Senza contare, ovviamente, che l’overbooking è illegale e il regolamento comunitario 261 del 2004 prevede sanzioni severe per le compagnie aeree che lo praticano. Per questo il passeggero può pretendere rimborsi e indennizzi. A spiegarlo sempre al quotidiano torinese è l’avvocato Carmelo Calì, responsabile nazionale trasporti e turismo di Confconsumatori e rappresentante all’Enac di tutte le associazioni degli utenti. «Innanzitutto al passeggero spetta un risarcimento di 250 euro per voli fino a 1500 chilometri, 400 euro fino a 3500 chilometri e 600 euro oltre i 3500 chilometri. In più, ha diritto al rimborso integrale del biglietto se non accetta l’imbarco sul volo alternativo che la compagnia è obbligata a proporgli e che è facoltà del passeggero accettare o rifiutare».
La raccomandata via Pec
Come nei casi di ritardi o cancellazioni, è previsto anche il rimborso delle spese accessorie, ossia di tutti gli eventuali acquisti sostenuti, da quello di un altro biglietto aereo al cibo e all’obbligato pernottamento in albergo, nel caso in cui la compagnia non abbia fornito i servizi a sue spese. Per questo è fondamentale conservare le ricevute. Una differenza sostanziale c’è: quando parliamo di overbooking la compagnia non può accampare cause di forza maggiore, tipo maltempo o scioperi. «Se nonostante gli imprevisti l’aereo è decollato lasciando a terra singoli passeggeri, i diritti di questi sono stati violati», aggiunge Calì, che spiega come muoversi. «Non accettate niente se non per iscritto (ad esempio una composizione bonaria in aeroporto, ndr). Si spedisce la richiesta per raccomandata o via Pec alla compagnia. E se la risposta è negativa, o non c’è, ci si rivolge all’Enac. Di solito la compagnia paga a questo punto. Se invece insiste nel rifiuto e si va davanti al giudice di pace quasi sempre perde».
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