Al Senato spunta il regalino ai vertici delle forze armate e della pubblica amministrazione: salta il tetto dei 240 mila euro
Approvato dalle Commissioni riunite di Bilancio e Finanze a Palazzo Madama un emendamento al Dl aiuti, art. 41-bis, che riguarda il «trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni». Direttori, comandanti, capi e segretari generali, dall’amministrazione penitenziaria alle capitanerie di porto, dai ministeri fino alla presidenza del Consiglio, potranno ricevere stipendi che sforano il tetto di 240 mila euro annui, attualmente fissato per legge. Come? Attraverso un «trattamento accessorio determinato nel limite massimo delle disponibilità». L’importo del premio economico sarà determinato determinato con un decreto del presidente del Consiglio su proposta del ministero dell’Economia, il Mef. I soldi verranno attinti dal fondo per le urgenze indifferibili del Mef che ha una una dotazione annua di 25 milioni di euro. Pare che nelle Commissioni riunite, l’emendamento sia passato per un soffio grazie ai voti di Forza Italia e Partito democratico. Le altre forze politiche si sarebbero astenute, ritenendo l’emendamento controverso. «Sono le ultime mancette elettorali prima del 25 settembre», sospira un gruzzolo di senatori all’ingresso dell’Aula, dove salvo sorprese questo emendamento sarà approvato insieme al tanto discusso emendamento sul Superbonus.
Il testo dell’emendamento: ecco le figure premiabili
Al Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, al Comandante generale della Guardia di finanza e al Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al Capo di stato maggiore della difesa, ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante del comando operativo di vertice interforze, al Comandante Generale del Corpo delle Capitaneria di Porto, ai Capi Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Capi Dipartimento dei ministeri, al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Segretari generali dei ministeri, è attribuito, anche in deroga al limite di cui agli articoli 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, un trattamento economico accessorio per ciascuno di importo determinato nel limite massimo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
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