Decreto aiuti quater in Gazzetta ufficiale: il Superbonus passa dal 110% al 90%. C’è il rimborso dei crediti d’imposta in 10 rate
C’è tanto Superbonus 110% nel testo del Decreto Aiuti Quater del governo Meloni pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il sussidio cambia sia per i condomini che per le case unifamiliari. Innanzitutto, è confermata la riduzione della quota di spesa edile che può essere coperta dall’incentivo. Questa, quindi, passa dal 110% al 90% nel 2023. Poi si andrà a scalare: 70% nel 2024 e 65% nel 2025. Fanno eccezione solo i soggetti che entro il 25 novembre abbiano già presentato la Comunicazione di Inizio Lavori (Cila) e gli interventi dove l’edificio verrà demolito per i quali alla stessa data sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Chi otterrà la proroga al 110%
Altra eccezione riguarda chi al 30 settembre 2022 aveva già completato il 30% dei lavori complessivi, purché si tratti di una persona fisica e per non più di due immobili. In questo caso, la detrazione al 110% potrà essere goduta fino al 31 marzo 2023, ovvero per tre mesi in più del termine stabilito a fine 2022. Inoltre, gli stessi soggetti potranno continuare a spendere anche nel 2023 – con l’aliquota al 90% – a patto che l’immobile oggetto della ristrutturazione sia l’abitazione principale e che il nucleo familiare non superi la soglia di 15 mila euro nel parametro di riferimento del reddito appositamente studiato nel decreto rilancio: il Quoziente Familiare.
Il credito rimborsato in 10 rate
Inoltre, informa la Gazzetta Ufficiale, i crediti «derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo». Dopo la mancanza di liquidità delle banche che nei mesi scorsi aveva bloccato i rimborsi a chi aveva commissionato i lavori, o a alle imprese, il governo vuole chiudere in fretta. Infatti, continua il testo, la quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi e non potrà essere oggetto di rimborso.
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