Assegno Unico, l’Inps: la maggiorazione anche per i vedovi
La maggiorazione dell’assegno unico per i figli a carico non riguarderà solo i nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano, ma anche quelli in cui uno dei due viene a mancare, per un anno dal decesso. La novità emerge da un messaggio pubblicato dall’Inps nella giornata di ieri, 17 febbraio. Secondo quanto stabilito dalla norma, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. L’importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15 mila euro. Ma si riduce gradualmente all’aumentare dei livelli di Isee. Fino ad annullarsi in corrispondenza di un Isee pari a 40 mila euro, soglia superata la quale non spetta alcuna maggiorazione. Nella nota dell’Istituto nazionale della previdenza sociale si legge che il bonus per il secondo percettore di reddito verrà erogato d’ufficio ai nuclei vedovili, «tenuto contro della loro maggiore fragilità, su conforme parere del Ministero del Lavoro».
I decessi del genitore lavoratore
Per beneficiare della maggiorazione, gli utenti interessati non sono tenuti ad adempiere ad alcun requisito ulteriore. I casi riguardano, però, i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’assegno. Pertanto, per le domande di assegno presentate a decorrere dal primo gennaio 2022, la maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023. E cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di assegno – qualora spettante – per la mensilità di marzo 2023. Ma la prassi rimarrà valida anche per le future annualità di erogazione dell’assegno. Il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’Assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa.