Plusvalenze, le sei pagine della «carta Covisoc» consegnata alla Juventus: cos’è e cosa c’è scritto
Il Consiglio di Stato ha disposto la consegna immediata della «carta Covisoc» alle difese di Fabio Paratici, ex ds, e Federico Cherubini, dirigente della Juventus. Sei pagine che secondo la società bianconera sarebbero in grado di annullare la penalizzazione di 15 punti in campionato decisa con la sentenza nel processo plusvalenze. La Figc aveva presentato un’istanza monocratica, una decisione con carattere d’urgenza per bloccare la decisione del Tar che si era pronunciato per la consegna del documento. Ma i giudici hanno respinto il ricorso e ora i legali delle difese possono disporne, nella speranza che il Collegio di garanzia accolga la loro tesi.
Cos’è la «carta Covisoc»
Si tratta di sei pagine, inviate il 14 aprile 2021 dal procuratore Giuseppe Chiné al presidente della Covisoc – la Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche – Paolo Boccardelli, con in copia il presidente federale Gabriele Gravina. Nel documento, i precedenti giurisprudenziali in materia di plusvalenze, con alcuni chiarimenti interpretativi. Nel testo si fa riferimento alle vicende tra Chievo e Cesena e tra Perugia e Atalanta, senza alcun riferimento alla Juventus. La società bianconera, nella sua strategia difensiva, ha chiesto di avere la carta Covisoc per far risalire proprio al 14 aprile 2021 l’inizio dell’inchiesta, e a quel punto la richiesta di revocazione che ha portato alla penalizzazione sforerebbe i termini per la chiusura indagini. Nella carta, in merito agli scambi tra Chievo Verona e Cesena, si parla di «una sistematica operazione di mercato, non già un’episodica operazione, […] volta inevitabilmente a sopravvalutare i dati di bilancio mediante, appunto, il sistema delle cosiddette plusvalenze», pur accogliendo la tesi difensiva secondo cui «difettano uniformi e oggettivi criteri di valutazione dell’effettivo valore del calciatore». Ma c’è poi un’altra frase, che farà meno piacere ai bianconeri, nella conclusione. «L’esercizio dell’azione disciplinare in questa materia, in una logica metodologica di continuità rispetto alle valutazioni già svolte nelle precedenti fattispecie disciplinarmente rilevanti esaminate, potrà essere utilmente perseguito ove emergano elementi sufficienti a corroborare la necessità di indagare su casi che fanno ragionevolmente ritenere la sussistenza di operazioni di scambio di calciatori fra due o più società professionistiche, in termini di sistematicità delle medesime operazioni di mercato», si legge nel documento. Lasciando così immaginare che in quel momento non vi fosse nessuna inchiesta in corso, né alcuna «notitia criminis», ossia gli inquirenti non erano a conoscenza di fatti penalmente rilevanti.
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