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Superbonus, cosa succede con le villette, gli infissi, i lavori aggiuntivi e le caldaie dopo l’ok al decreto

05 Aprile 2023 - 05:19 Redazione
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Le cessioni delle spese 2022 salve. Le deroghe e i bonus acquisti. Cosa dicono le banche sul mercato secondario dei crediti

L’aula della Camera ha approvato, in un clima quasi da corrida tra i deputati di FdI e quelli del M5S, il decreto legge Superbonus. Il testo blocca di fatto dallo scorso 17 febbraio, la possibilità di usufruire dello sconto in fattura con cessione del credito derivante dai bonus edilizi. La legge di conversione del decreto Cessioni (Dl 11/2023) approda al Senato. Dove è atteso un via libera velocissimo. Nel testo c’è la proroga della scadenza fissata a marzo per le villette, ovvero le unità unifamiliari e quelle indipendenti. Resta fermo il requisito di aver effettuato il 30% degli interventi alla data del 30 settembre 2022. Ci saranno sei mesi in più, fino al 30 settembre 2023, rispetto al termine del 31 marzo. Ma arrivano gli interventi anche sul fronte dell’edilizia libera. Ovvero su infissi e caldaie. Nel caso in cui i lavori non siano stati avviati entro il 16 febbraio sarà sufficiente aver versato l’acconto per ottenere il diritto a sconto e cessione.

Le cessioni delle spese 2022

Le cessioni relative alle spese del 2022 sono salve, ma sarà necessario pagare una sanzione di 250 euro dal primo aprile. Tra gli emendamenti del Dl, ricorda oggi Il Sole 24 Ore, c’è anche la possibilità di effettuare la comunicazione entro il 30 novembre. Ma soltanto nel caso in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023. Ma la possibilità è consentita solo in caso di cessione del credito a banche e intermediari finanziari iscritti all’albo. L’ultima data utile per l’esercizio della remissione in bonis è il 30 novembre con sanzione di 250 euro. Solo per le spese 2022 del 110% sarà possibile recuperare in dieci anni, anziché in quattro, la detrazione. Così da tagliare la rata annuale. L’opzione per l’allungamento è irrevocabile e dovrà essere esercitata nella dichiarazione 2024. Chi indica la rata nel 2023 perde la possibilità di spalmare la detrazione. Poi c’è l’estensione della possibilità, per chi compra i crediti, di optare per l’uso in dieci anni. Sarà applicabile anche al bonus barriere e al sisma bonus.

Infissi e caldaie

Il quotidiano dettaglia anche cosa succede con infissi e caldaie. Se l’avvio dei lavori non è stato certificato entro il 16 febbraio, sarà necessario provare l’esistenza di un accordo tra le parti. Se il pagamento dell’acconto è arrivato entro il 16 febbraio, la cessione e lo sconto restano. Senza, l’esistenza di un accordo vincolante «deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà». Che avrà la responsabilità penale in caso di falsi. Un’altra soluzione c’è per i bonus acquisti come il Sismabonus o il bonus 50% per i quali al 16 febbraio non c’è ancora il preliminare firmato. Il requisito sparisce. Al suo posto si guarderà alla data di presentazione della richiesta «di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi». Nel caso in cui sia arrivata entro il 16 febbraio, restano cessione dei crediti e sconto in fattura. Questa possibilità, di fatto, sposta molto indietro l’asticella del requisito ed estende il perimetro delle cessioni.

Le cessioni, le deroghe, i lavori aggiuntivi

Nelle modifiche approvate alla Camera ci sono diverse salvaguardie. Tra queste, quella delle barriere architettoniche. Il divieto di cessione e sconto in fattura non si applicherà ai lavori che accedono al bonus per la rimozione di barriere al 75%. Esclusi anche gli immobili danneggiati dai terremoti successivi al primo aprile del 2009. E quelli nelle zone colpite dall’alluvione nelle Marche. Lo stop alle cessioni, poi, non produrrà effetti su Iacp, Onlus e cooperative di abitazione. E non toccherà neanche i progetti di riqualificazione urbana già avviati. I lavori per i piani di riqualificazione nei comuni che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3 non ricadono nel blocco. Infine, la presentazione di un progetto in variante alla Cila o al diverso titolo abilitativo richiesto «in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire» non ha rilevanza «ai fini del rispetto dei termini previsti». Quindi, per misurare gli effetti della scadenza del 16 febbraio, si guarda alla prima Cilas e non a quelle successive. E quindi le varianti successive al 16 febbraio non ricadono nello stop alle cessioni.

Cosa dicono le banche

Intanto le banche dicono che serve un mercato secondario dei crediti del Superbonus. Secondo gli istituti occorre che si dia la possibilità che cedano a terzi, che possano portarli a compensazione presso il fisco, i crediti. In modo da svuotare i loro portafogli oramai saturi e riattivare il meccanismo. Come dimostrato negli anni scorsi con gli Npl, in presenza di norme certe e chiare, il mercato è in grado, tramite soggetti italiani e stranieri, di assorbire e gestire i crediti. Fino a ora infatti il mercato era bloccato a causa delle norme e delle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate che non escludevano la responsabilità dell’acquirente anche se in buona fede. I recenti provvedimenti, sia nel decreto sia nella sua conversione, hanno meglio chiarito questi punti, si sono così riaffacciati gli acquirenti e alcune banche hanno annunciato l’intenzione di riaprire l’acquisto di crediti. È evidente che il limite ai loro acquisti è segnato dal volume di crediti che riusciranno precedentemente a cedere e questo indica anche la velocità con la quale si potrà smaltire l’esistente.

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