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L’ayahuasca è una droga. Il Tar dice stop all’uso della sostanza nei riti religiosi: «Decotto allucinogeno»

08 Aprile 2023 - 23:16 Redazione
La sentenza arriva dopo il ricorso da parte della Chiesa Italiana del Santo Daime, con oltre 10 centri in tutto il territorio nazionale, insieme all'associazione Natura maestra

L’ayahuasca è una droga e quindi non può essere utilizzata in cerimonie e riti religiosi. A stabilirlo è il Tar del Lazio che conferma la posizione del ministero della Salute che nel febbraio dello scorso anno aveva inserito la sostanza nella lista degli stupefacenti e psicotropi. L’ayahuasca è alla base di alcune religioni cosiddette ayahuaschere come la Barquinha, l’União Do Vegetal (UDV) e la Chiesa del Santo Daime dove è sinonimo di spiritualità e veicola la conoscenza spirituale di se stessi e del mondo circostante. A fare ricorso al Tribunale amministrativo era stata proprio la Chiesa italiana del Santo Daime, anche conosciuta come Iceflu Italia (Chiesa italiana del culto eclettico della fluente luce universale), insieme all’associazione Natura maestra. Entrambe le realtà utilizzano nei loro riti il decotto con effetti allucinogeni fatto con diverse piante amazzoniche.La decisione è contenuta in due sentenze con le quali il Tribunale amministrativo ha respinto i ricorsi proposti proprio dalla Chiesa italiana del culto eclettico della fluente luce universale – Iceflu Italia, la Chiesa del Santo Daime appunto che in Italia conta oltre 10 centri, insieme all’associazione Natura maestra: entrambe utilizzano nei loro riti il decotto con effetti allucinogeni realizzato con diverse piante amazzoniche.

La composizione del preparato

Si tratta di un preparato che si ricava dai fusti della liana chiamata proprio ayahuasca in lingua quechua, e delle foglie di Psychotria viridis, un arbusto della famiglia delle Rubiaceae, che contiene il principio attivo DMT in forma naturale. Il Tar chiarisce che l’ayahuasca «non è tra le sostanze internazionalmente proibite dalla convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971». Tuttavia «appare evidente che, sebbene quelle tabelle debbano contenere tutte le sostanze indicate negli accordi e convenzioni internazionali»,si legge in una delle sentenze, «le stesse debbano essere aggiornate non solo riguardo ai predetti accordi e convenzioni ma anche, indipendentemente da questi ultimi, alle nuove acquisizioni scientifiche». Il riferimento poi va anche ai pareri dell’Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità «che hanno evidenziato la natura allucinogena e di sostanze psicoattive dell’ayahuasca, dell’armina e armalina».

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