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Negato il porto d’armi al ristoratore per «spostare l’incasso di giornata». Il Tar: «Usi il pos»

27 Ottobre 2023 - 16:55 Redazione
Il tribunale amministrativo ha confermato la linea della prefettura che nel 2020 aveva respinto la richiesta del commerciante

Il Tar della Lombardia ha confermato la linea della prefettura di Lodi che nel 2020 aveva respinto la richiesta del porto d’armi per difesa personale di un ristoratore. Nella motivazione per ottenere l’autorizzazione, l’imprenditore – proprietario di tre attività nella città lombarda, aveva spiegato di sentirsi più sicuro con una pistola addosso poiché ogni giorno – scrive il Corriere della Sera – gira con in tasca migliaia di euro, ovvero l’incasso della giornata. Per il Tribunale amministrativo, tuttavia, non ci sono così gravi pericoli per la sua incolumità visto che l’imprenditore potrebbe evitare «lo spostamento di denaro contante servendosi dei più moderni mezzi di pagamento», ad esempio il Pos. Il Tar sottolinea infatti come «il porto e la detenzione delle armi non costituiscono oggetto di un diritto assoluto, rappresentando invece un’eccezione al normale divieto, potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività». Il ristoratore ha deciso – in accordo con i suoi legali – di non impugnare la sentenza davanti al Consiglio di Stato. «Il Tar Lombardia è molto rigido giustamente – sottolinea l’avvocato Pietro Gabriele Roveda, che ha assistito l’imprenditore -. Secondo me e il collega Luca Lucini che abbiamo seguito il caso c’erano tutti i presupposti per la concessione del porto d’armi che il cliente aveva avuto in passato per cui abbiamo adito il Tar che tuttavia ha confermato la propria linea dura. Era giusto provarci e pur non condividendola accettiamo la decisione dei giudici con serenità. Hanno compensato le spese proprio in ragione delle buone motivazioni addotte dal ricorrente», concludono.

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