«Il sistema di selezione per i rider è discriminatorio»: la sentenza del Tribunale di Palermo contro Glovo
«Il sistema di selezione» dei rider di Foodinho (società del gruppo Glovo) «è discriminatorio». Lo ha deciso la sezione Lavoro del Tribunale di Palermo, accogliendo un ricorso di Nidil Cgil, Filcams Cgil e Filt Cgil. Nel mirino dei giudici: il «punteggio di eccellenza» che «offre migliori se non maggiori opportunità di lavoro – poiché i rider possono scegliere in anticipo gli slot delle successive prestazioni – a coloro che si dimostrino maggiormente produttivi con più consegne e disponibili in orari serali, fine settimana e festivi», si legge nella sentenza. Più nello specifico, il giudice Fabio Montalto – che ha pronunciato la sentenza – ha dichiarato «il carattere discriminatorio» dei criteri del cosiddetto «contributo», ovvero il numero di consegne effettuate; ma anche delle «ore ad alta domanda» che equivalgono al lavoro nei festivi e nelle ore serali. Elementi, questi, utilizzati da Foodinho srl per calcolare il «punteggio di eccellenza» tra i vari rider. In sostanza, chi effettua più consegna e lavora nell’orario serale, che coincide con la cena, dei fine settimana «hanno il vantaggio – spiega il giudice – di poter scegliere, con precedenza rispetto agli altri, quando svolgere le successive prestazioni» attraverso la prenotazione di «slot».
Le motivazioni e la condanna
Ed è su questo aspetto che, secondo il Tribunale, si crea una «discriminazione indiretta dei lavoratori che per condizione personale, familiare, età o handicap sono svantaggiati rispetto ai concorrenti». Il giudice sottolinea inoltre come la legge prevede «che l’accesso all’occupazione e al lavoro autonomo deve essere improntato al principio di parità di trattamento delle persone senza distinzione di handicap ed età» e per questo, continua la sentenza, «non può certamente consentirsi ad un committente/datore di lavoro di predisporre ed utilizzare un sistema di selezione che ignori deliberatamente le individualità dei lavoratori posti in competizione tra loro». Ma non solo: il criterio delle «ore ad alta domanda» è considerato discriminatorio anche per ragioni legate alla religione, quantomeno «in relazione agli ebrei, tenuti ad osservare lo shabbat» e che, quindi, non possono lavorare il sabato. Discriminatorio, inoltre, «il criterio della mancata presentazione (anche detto no show)», del rider in un slot precedentemente prenotato. Questo perché, secondo il giudice, «incompatibile con la libertà dei lavoratori di scioperare secondo le modalità ritenute più adeguate». Per tutti questi motivi, il Tribunale di Palermo ha condannato la società di Glovo «ad astenersi dalle accertate discriminazioni con l’adozione, sentite le organizzazioni sindacali di un piano di rimozione degli effetti delle medesime discriminazioni». E disposto, infine, che Foodinho versi 40mila euro «alle sigle sindacali come risarcimento del danno».