Fine vita, sollevata nuova questione di costituzionalità. Il caso del toscano Massimiliano, malato di sclerosi multipla, che morì in Svizzera
È stata sollevata una nuova eccezione di legittimità costituzionalità per l’aiuto al suicidio. Si tratta, secondo quanto riportato dall’associazione Coscioni, dell’articolo 580 del codice penale, secondo cui la non punibilità di chi agevola il suicidio deve esser subordinata anche alla condizione dell’essere «tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale», per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32, 117 della Costituzione. A rimettere la questione alla Consulta il gip di Firenze Agnese De Girolamo nell’ambito dell’inchiesta su Marco Cappato, Felicetta Maltese e Chiara Lalli. I tre nel 2022 aiutarono Massimiliano, 44enne di San Vincenzo (Livorno), malato di sclerosi multipla, ad andare in Svizzera dove decise di usufruire del suicidio assistito. Tre giorni prima di morire Massimiliano diffuse un appello, tramite l’associazione Coscioni, in cui spiegava di soffrire da 6 anni «di una sclerosi multipla che mi ha già paralizzato» e di voler «essere aiutato a morire senza soffrire in Italia, ma non posso, perché non dipendo da trattamenti vitali», una delle quattro condizioni fissate nella nota sentenza della Consulta 242/2019 sul caso di dj Fabo. Secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale il suicidio assistito è legale quando la persona malata ha una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevole ed è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.
Cosa è successo dopo la morte di Massimiliano
Il giorno dopo la morte di Massimiliano sia Maltese che Lalli si autodenunciarono alla stazione dei carabinieri di Firenze, con Marco Cappato in quanto legale rappresentate dell’Associazione Soccorso Civile, che aveva organizzato e finanziato il viaggio dell’uomo. La procura fiorentina, a ottobre scorso, ha chiesto l’archiviazione dell’accusa: l’aiuto fornito non era stato «penalmente rilevante», non ritenendo invece che il caso rientrasse nelle condizioni previste dalla Consulta. Quindi è stata sollevata la questione di costituzionalità del requisito del sostegno vitale per violazione degli articoli 3, 13 e 32 della Costituzione: «Discrimina irragionevolmente tra situazioni per il resto identiche», e «discende da circostanze del tutto accidentali», «senza che tale differenza rifletta un bisogno di protezione più accentuato». L’udienza per la richiesta di archiviazione si è tenuta il 23 novembre e pochi giorni fa, il 17 gennaio, la gip ha emesso la sua ordinanza. L’associazione Coscioni precisa che la richiesta di archiviazione è stata respinta perché «sussistono tutti gli elementi costitutivi del titolo di reato». Ma ha «dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale». Il contrasto è rilevato negli «artt. 2, 3, 13, 32 e 117 Cost., quest’ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 della Convenzione Edu».
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