Archiviata la querela di Fedez contro il Codacons, il caso dellla pubblicità occulta al Concertone e il brano omofobo
È stata archiviata la querela per diffamazione partita da Fedez contro il Codacons, che aveva accusato il rapper di «pubblicità occulta» e «omofobia» durante un’esibizione al Concertone del 1 maggio. Il caso era scoppiato nel 2021, quando il Codacons aveva denunciato un presunto caso di pubblicità occulta da parte di Fedez, che per la sua esibizione sul palco del Concertone aveva indossato un cappellino con il logo della Nike. Secondo il gip del tribunale di Roma, Anna Maria Gavoni, a proposito dell’accusa di pubblicità occulta «la oggettività del fatto ovvero dell’aver indossato sul palco del concerto del 1 maggio il Lucia un cappellino recante il logo Nike, ammessa anche dall’opponente, va strettamente connessa alla pendenza presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato di un procedimento a carico dello stesso Lucia; non rileva come evidenziato dal Pm la circostanza che sia stato archiviato tale procedimento atteso che la medesima Autorità ha definito tale pubblicità “palese” e non “occulta”, corroborando tale qualifica l’interesse pubblico della notizia».
L’accusa di omofobia
In quell’occasione il Codacons aveva accusato Fedez anche di posizioni omofobe per un passaggio del testo del brano «Tutto il contrario» che recitava: «“Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing. Ora so che ha mangiato più würstel che crauti. Si era presentato in modo strano con Cristicchi. “Ciao sono Tiziano, non è che me lo ficchi?”. E non è vero che il potere è in mano ai ricchi». Così il Gip spiega perché ha deciso di archiviare la querela per diffamazione avanzata da Fedez contro il Codacons: «L’espressione utilizzata e contestata dall’indagato non può essere semplicemente estrapolata da una vicenda assai più ampia, in particolare la vicenda relativa alla “pubblicità”, occulta o palese, sulla quale l’opinione pubblica e l’indagato quale rappresentante legale del Codacons ha posto l’attenzione. In tale contesto, dunque, ritiene il Gip che, dovendosi assicurare su di un tema di pregnante ed incontestabile interesse pubblico, il pieno dispiegarsi della libertà di espressione, l’offesa alla reputazione personale dell’opponente non abbia raggiunto un certo livello di gravità e non sia stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio per la reputazione sociale e professionale della stessa. Pertanto l’ipotesi accusatoria non trova fondamento per insussistenza del fatto e per quella dell’elemento soggettivo, con conseguente archiviazione del procedimento penale».
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