Prof ipovedente insegna 8 anni “con riserva”, alla fine il Tar le dà ragione: «Non le fu dato tempo extra al concorso»
Dopo otto anni può finalmente tirare un sospiro di sollievo e far togliere la clausola dal contratto a tempo indeterminato che lo legava all’esito del procedimento davanti al tribunale amministrativo. È la storia, a lieto fine, di una professoressa ipovedente che nel maggio 2016 sostenne ad Ancona la prova scritta del concorso pubblico per nuovi docenti di lettere, storia e geografia da assegnare alle scuole medie e agli istituti superiori. Come ricostruisce il Corriere Adriatico, le venne negato il tempo extra necessario a espletare il test. Prima di affrontare l’esame, la donna aveva espressamente richiesto ciò che le spettava, ossia l’applicazione della «disciplina concernente i candidati affetti da disabilità» e «l’ausilio necessario del tempo supplementare nel corso dell’espletamento della prova concorsuale», come si leggeva nelle motivazioni del ricorso al Tar, depositato dopo che la donna non era riuscita a superare la prova scritta. Il tribunale accoglieva l’istanza cautelare nel luglio del 2016, che le permetteva di «ripetere la prova scritta e, eventualmente, sostenere le prove orali in caso di superamento della stessa». E così è stato. In attesa che il Tar delle Marche tornasse a esprimersi definitivamente sulla vicenda, la donna ha sostenuto e superato brillantemente il test scritto, godendo del tempo extra che le spettava, e poi affrontato e superato anche la prova orale. La docente è entrata quindi in graduatoria per le classi di concorso legate alle materie letterarie, tra cui italiano e latino. Successivamente è riuscita a ottenere una cattedra in un liceo di Ascoli, e un contratto a tempo indeterminato, ma sub iudice. Ossia “appeso” alla decisione del tribunale amministrativo, presso cui ancora pendeva il ricorso. Otto anni più tardi è arrivata la decisione dei giudici: sì, la docente aveva diritto al tempo aggiuntivo, «è incontestato» scrivono i giudici. La mancata concessione nella prima prova scritta è stata dovuta «alla presentazione di documentazione ritenuta insufficiente dall’Amministrazione». Si sarebbe verificato quindi «un difetto di comunicazione» tra le parti, tale da impedirle di usufruire di un tempo maggiore per completare la prova scritta al quale aveva diritto.
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