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Morì di infarto dopo diagnosi di gastroenterite, la Cassazione: con sintomi gravi la guardia medica deve visitare a domicilio

02 Aprile 2024 - 15:52 Ugo Milano
La Cassazione ha confermato anche l'interdizione alla professione per la dottoressa che non andò a casa del paziente nonostante lamentasse sintomi gravi

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a quattro mesi e all’interdizione dalla professione a una guardia medica che si era limitata a dare consigli telefonici a un paziente che aveva chiamato manifestando sintomi gravi. Protagonista della vicenda, fa sapere Il Messaggero, è un uomo che aveva chiamato la guardia medica lamentando forti bruciori allo sterno e dolore alle braccia e alle dita delle mani. La dottoressa di turno decise che non era necessario visitare il paziente di persona e gli diagnosticò una semplice gastroenterite. Tuttavia, successivamente l’uomo è stato colpito da un infarto ed è morto. La guardia medica è così finita a processo per omicidio colposo, reato da cui è stata assolta e poi condannata per rifiuto di atti d’ufficio. La professionista ha fatto ricorso in Cassazione sottolineando la mancanza di dolo da parte sua. Lo scorso gennaio, però, i giudici hanno confermato la sentenza precedente.

Le motivazioni dei giudici

Nella decisione, i magistrati hanno richiamato una norma del 91 secondo cui «la necessità e l’urgenza di effettuare una visita domiciliare spetta alla valutazione discrezionale del sanitario di guardia, sia sulla base della sintomatologia riferitagli che sulla base della propria esperienza». Ma, precisano i magistrati, «integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che, pur richiesto, decida di non eseguire l’intervento domiciliare urgente per accertarsi delle effettive condizioni del paziente, nonostante gli venga prospettata una sintomatologia grave». Di conseguenza, precisano: «Il delitto è integrato ogniqualvolta il medico di turno, pubblico ufficiale, a fronte di una riferita sintomatologia ingravescente e alla richiesta di soccorso, che presenti inequivoci connotati di gravità e di allarme, neghi un atto non ritardabile, come appunto quello di un accurato esame clinico volto ad accertare le effettive condizioni del paziente».

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