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Premierato, il primo sì alla riforma che mette in Costituzione anche il premio di maggioranza

Limite ai mandati del premier (non più di due). La legge elettorale sarà in un testo successivo

Il primo sì della commissione Affari costituzionali del Senato c’è. E segna l’accelerazione decisiva del percorso della riforma costituzionale voluta dalla maggioranza e in particolare dalla premier, Giorgia Meloni. L’emendamento approvato oggi pomeriggio, 2 aprile, infatti, riassume il cuore della riforma e sintetizza tutti i punti principali che questa toccherà. Tre in particolare: il ruolo del premier, il numero massimo di mandati, il collegamento con una legge elettorale che – sebbene sia delegata ad un testo autonomo – dovrà comunque essere maggioritaria, perché il concetto sarà incluso nella costituzione.

Ora che si arriva al primo giro di boa, però, si fanno sentire con maggior forza le differenze interne alla coalizione. Lega e Forza Italia, in particolare, avrebbero voluto affrontare la legge elettorale prima o contestualmente (magari inserendo una specifica sul tipo di premio) a questa votazione, la mediazione scelta tiene invece conto dei rilievi dei costituzionalisti e dell’opposizione, che avevano comunque chiesto che i due testi fossero autonomi. Il limite ai mandati del premier è, invece, soprattutto un modo per mediare con la Lega. Che dopo aver mal digerito il mancato allargamento ad un massimo di 3 mandati per i governatori ora difficilmente accetterebbe che non ci fosse limite alla durata in carica del presidente del consiglio.

I punti della riforma

Le disposizioni contenute nel provvedimento votate dalla commissione Affari costituzionali del Senato sono, in sintesi:

  • ELEZIONE DIRETTA: L’articolo 92 della Costituzione sarà sostituito dal seguente: Il governo è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio sarà eletto tramite suffragio universale e diretto per un mandato di cinque anni.
  • TETTO DI DUE MANDATI: Il presidente del Consiglio potrà rimanere in carica per non più di due legislature consecutive, salvo il caso in cui nella legislatura precedente abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Inoltre, le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio avverranno contemporaneamente.
  • PREMIO ELETTORALE: La legge disciplinerà il sistema per l’elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, prevedendo un premio su base nazionale che garantirà una maggioranza dei seggi in entrambe le Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività. Il Presidente del Consiglio sarà eletto nella Camera in cui ha presentato la candidatura.
  • NOMINA E REVOCA DEI MINISTRI: Il Presidente della Repubblica conferirà al presidente del Consiglio eletto l’incarico di formare il Governo e nominerà e revocarà, su proposta di quest’ultimo, i ministri.
  • SEMESTRE BIANCO: Non sarà più previsto per consentire al presidente della Repubblica, in circostanze eccezionali, di sciogliere le Camere in qualsiasi momento.

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