Non è previsto un referendum per uscire dall’Unione europea in caso di bassa affluenza alle elezioni

La possibilità di uscire è prevista dai Trattati ed è stata sfruttata dal Regno Unito, ma non è legata al voto

«Non andate a votare, perché se l’affluenza alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno sarà bassa l’Italia sarà costretta a indire un referendum per uscire dall’Unione Europea». Questa è la tesi che circola sui social tra cittadini euroscettici, secondo i quali la norma sarebbe prevista nei Trattati dell’Unione Europea. In realtà, l’Ue non prevede un referendum per uscire dall’Unione in caso di bassa affluenza alle elezioni.

Per chi ha fretta:

  • Post che circolano online diffondono la teoria secondo la quale in caso di bassissima affluenza alle elezioni europee l’Italia debba indire un referendum per l’uscita «immediata» dall’Ue.
  • Il contenuto fa riferimento all’articolo 50 del Trattato sull’Unione Europea (TUE) e all’articolo 50 della Costituzione Europea.
  • La Costituzione Europea non è mai entrata in vigore, sostituita dal TUE, che non prevede alcun referendum in caso di bassa affluenza alle elezioni.
  • Il TUE prevede la possibilità che uno Stato esca dall’Unione.
  • In ogni caso, il processo non sarebbe immediato, dato che sarebbe necessario negoziare un accordo con il Consiglio Europeo e ottenere l’approvazione del Parlamento Europeo.
  • Quindi, l’Ue non prevede un referendum per uscire dall’Unione in caso di bassa affluenza alle elezioni.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

In base all’art. 50 della Costituzione Europea, prevede un referendum per l’uscita immediata dall’UE in caso di bassissima affluenza alle urne (in parole povere NON VOTATE, statevene a casa e ricorreremo a tale referendum).

L’articolo 50 TUE

La prima parte del messaggio fa riferimento al Trattato sull’Unione Europea. Viene specificamente richiamato l’articolo 50, che prevede la possibilità che uno Stato membro lasci l’Unione. Si riporta di seguito il testo integrale dell’articolo, reperibile a pagina 31 di questo documento:

1 – Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione.

2 – Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. L’accordo è negoziato conformemente all’articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Esso è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

3 – I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine.

4 – Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5 – Se lo Stato che ha receduto dall’Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all’articolo 49.

Si evince, dunque, che la decisione di uscire dall’Unione Europea può essere presa conformemente alla costituzione di ciascuno Stato membro. Le specifiche modalità devono passare dall’approvazione del Consiglio Europeo, ovvero l’organo dell’Ue che comprende i capi di Stato o di governo degli Stati membri, a cui il Paese che vuole recedere deve notificare le proprie intenzioni. In nessun punto dell’articolo si legge che questo processo sia legato all’affluenza nelle elezioni europee.

L’articolo 218 del TFUE

L’articolo 50 TUE fa rimando per le modalità specifiche all’articolo 218 del Trattato sul Funzionamento dell’Ue (TFUE). Nemmeno all’interno di quest’ultimo si legge di un recesso di uno Stato membro dall’Unione in caso di bassa affluenza al voto. Anzi, trattandosi il caso oggetto di verifica di un «accordo che ha ripercussioni finanziarie considerevoli per l’Unione», viene richiesta anche l’approvazione del Parlamento Europeo per l’accordo di recesso.

1.   Fatte salve le disposizioni particolari dell’articolo 207, gli accordi tra l’Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente.

2.   Il Consiglio autorizza l’avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi.

3.   La Commissione, o l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza quando l’accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l’avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell’accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell’Unione.

4.   Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

5.   Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma dell’accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell’entrata in vigore.

6.   Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione relativa alla conclusione dell’accordo.

Tranne quando l’accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell’accordo:

a) previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti:

i) accordi di associazione;

ii) accordo sull’adesione dell’Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

iii) accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione;

iv) accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l’Unione;

v) accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l’approvazione del Parlamento europeo.

In caso d’urgenza‚ il Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un termine per l’approvazione;

b) previa consultazione del Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento europeo formula il parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell’urgenza. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare.

7.   All’atto della conclusione di un accordo‚ il Consiglio‚ in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9‚ può abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell’Unione le modifiche dell’accordo se quest’ultimo ne prevede l’adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall’accordo stesso. Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.

8.   Nel corso dell’intera procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Tuttavia esso delibera all’unanimità quando l’accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l’unanimità per l’adozione di un atto dell’Unione e per gli accordi di associazione e gli accordi di cui all’articolo 212 con gli Stati candidati all’adesione. Il Consiglio delibera all’unanimità anche per l’accordo sull’adesione dell’Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; la decisione sulla conclusione di tale accordo entra in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

9.   Il Consiglio, su proposta della Commissione o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione sulla sospensione dell’applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell’accordo.

10.   Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura.

11.   Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con i trattati. In caso di parere negativo della Corte, l’accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati.

Così è accaduto anche per Brexit, il 29 gennaio del 2020. In ogni caso, il processo non sarebbe immediato, dato che sarebbe necessario negoziare un accordo con il Consiglio Europeo e ottenere l’approvazione del Parlamento Europeo. Anche qui basta guardare all’esperienza del Regno Unito, con il referendum per Brexit avvenuto nel 2016 e l’effettiva uscita finalizzata nel 2020. Quindi, l’Ue non prevede un referendum per uscire dall’Unione in caso di bassa affluenza alle elezioni.

La Costituzione Europea

All’interno dell’articolo 50 TUE, così come nel richiamato 218 TFUE, non si legge di nessun referendum previsto in caso di «bassissima affluenza alle urne». L’immagine che circola online cita anche un «articolo 50 della Costituzione Europea». Con questa locuzione si indica – come spiega l’Enciclopedia Treccani – un progetto messo in campo nel 2001 senza successo. Si rivelò meno efficace del previsto, poiché solo 18 dei 27 membri lo approvarono internamente. A pesare sull’abbandono del progetto, avvenuto nel 2007, furono i dubbi espressi soprattutto dai cittadini di Paesi Bassi e Francia nei referendum tenuti nel 2005, oltre che la sospensione del processo di ratifica dichiarata dal Regno Unito nello stesso anno.

Conclusioni

Secondo numerosi utenti dei social, i trattati dell’Unione Europea prevedono che in caso di bassissima affluenza alle elezioni sia obbligatorio indire un referendum per uscire dall’Ue. In realtà non è previsto alcun un referendum per uscire dall’Unione in caso di bassa affluenza alle elezioni, pur dando la possibilità agli Stati membri di uscire dal blocco seguendo lo stesso procedimento che ha portato a Brexit.

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