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L’ex Ceo Berardi vince la causa contro l’As Roma, il tribunale del lavoro annulla il licenziamento: «Risarcimento da 210mila euro»

10 Giugno 2024 - 15:42 Massimo Ferraro
L'amministratore delegato era stato allontanato dal club nell'aprile 2023

Si è chiuso il primo capitolo della controversia tra Pietro Berardi e l’As Roma che il 17 aprile 2023 gli ha revocato la carica di amministratore delegato e lo ha licenziato «per giusta causa» dal contratto da dirigente del Gruppo di controllo della Roma, due incarichi che aveva con contratti distinti. Contro il recesso dalla carica di amministratore delegato è stato promosso un arbitrato, e Berardi ha chiesto un risarcimento danni di importo variabile, tra i 2,5 e i 3,5 milioni di euro, mentre è sul licenziamento che si è espresso ora il Tribunale del lavoro. Il giudice ha dato ragione all’ex Ceo, che ha presentato ricorso tramite il suo legale Giampiero Falasca, annullando il licenziamento perché la società giallorossa, difesa dall’avvocato Maresca, ha presentato spiegazioni tardive e non puntuali sulla giustificatezza della causa posta alla base del licenziamento. Non solo: il club si è mosso «in assenza della procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 300/1970», che disciplina appunto l’interruzione unilaterale del rapporto di lavoro con motivazione di «giusta causa». Tardivamente, e senza fornire secondo il giudice gli elementi necessari a sostegno della propria tesi, l’As Roma ha indicato le ragioni della propria scelta limitandosi «ad affermare genericamente che il rendimento del ricorrente fosse al di sotto delle aspettative e che lo stesso avesse creato un ambiente di lavoro “tossico, favorendo contrasti e antagonismi tra i dipendenti”». Per questo il tribunale ha stabilito che la società deve corrispondere le 21 mensilità retributive che mancavano alla scadenza del contratto a tempo determinato, fino all’approvazione del bilancio del 31 dicembre 2024 come precedentemente pattuito. D’altra parte, respinge le altre richieste di Berardi, ossia di ricevere le retribuzioni anche del successivo triennio per cui aveva una opzione, e la domanda di risarcimento danni reputazionali e professionali, che saranno oggetto dell’arbitrato.

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