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Decreto Salva Casa, lo sblocco delle varianti e gli aumenti di cubatura: come cambia la legge

17 Luglio 2024 - 06:26 Alba Romano
decreto salva casa cubature varianti cambi destinazione uso
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La legge di conversione: ok ai mini appartamenti e ai cambi di destinazione d'uso

Il decreto Salva Casa permetterà di sanare anche gli aumenti di cubatura. La sanatoria delle difformità parziali voluta dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ricomprende anche le variazioni essenziali. La legge di conversione del Dl 69/2024 porta con sé molte novità. Tra queste l’emendamento che allarga il perimetro della sanatoria sulle difformità parziali. E la categoria delle variazioni essenziali ora ricomprende gli aumenti consistenti di cubatura o della superficie di solaio. Il Sole 24 Ore spiega che restano comunque dei paletti. Le variazioni dovranno essere contemporanee al titolo e conformi alla normativa edilizia del tempo e della domanda di sanatoria. Ci dovrà quindi essere la cosiddetta doppia conformità.

Le varianti

Un’altra norma sblocca le varianti realizzate prima del 1977. Per esempio una finestra non realizzata o un cornicione di 30 centimetri arrivato fino a mezzo metro. L’emendamento dice che possono essere comunque regolarizzate. E per dimostrare l’epoca dei lavori si potrà fare riferimento a informazioni catastali, riprese, fotografie. Altrimenti un professionista dovrà attestare sotto propria responsabilità gli anni dei lavori. Il proprietario dovrà presentare una Scia e pagare una sanzione. Ma solo in caso di parziale difformità. Per la variante essenziale non si potrà seguire questa strada. Le parziali difformità potranno essere sanate come tolleranze costruttive. E quindi non saranno soggette al pagamento di una sanzione. Oggi il decreto approderà in Aula con la fiducia.

Le parti comuni

Un’altra novità è che le difformità e gli abusi presenti nelle parti comuni del condominio non potranno bloccare i lavori di riqualificazione di un appartamento. Così come le irregolarità presenti in un immobile non potranno fermare le opere nelle parti comuni. Una delle novità stabilisce che «ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità incidenti sulle parti comuni dell’edificio». E, allo stesso modo, che «ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità incidenti sulle singole unità immobiliari dello stesso». Si cambia anche sull’obbligo di rimuovere entro 90 giorni gli abusi edilizi. L’amministrazione locale potrà ampliarli fino a 240. Ci saranno quindi 150 giorni in più.

I mini-appartamenti

Cambiano anche le regole dei requisiti igienico sanitari: viene superata, in parte, una norma datata 1975. Non arriva una riforma organica dell’abitabilità, ma viene invece previsto che il progettista responsabile dell’intervento potrà asseverare la conformità del suo elaborato alle norme igienico sanitarie in una serie di casi, che fanno eccezione rispetto alle regole generali. Vengono, così, ammessi i locali con un’altezza minima inferiore ai 2,70 metri oggi previsti dalla legge. Si potrà arrivare fino al limite massimo di 2,40 metri. I monolocali potranno scendere sotto la quota attuale (28 metri quadrati), fermandosi a 20 metri quadri, mentre i bilocali potranno passare dagli attuali 38 metri a 28 metri quadri. Queste eccezioni saranno condizionate a interventi di recupero.

I cambi di destinazione d’uso

Infine, saranno considerati cambi di destinazione d’uso senza opere quelli che comprendono attività in edilizia libera; questo tipo di interventi, con una norma interpretativa, non viene considerato rilevante. Inoltre, i cambi saranno sempre ammessi, sia “con” che senza opere (la prima versionedel testo parlava, invece, solo di cambiamenti senza opere). Si apre, poi, la porta ai cambi di destinazione di primi piani e seminterrati: gli strumenti urbanistici potranno ammetterli, nei casi in cui siano consentiti dalla legislazione regionale.

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