Decreto Salva casa, dall’abitabilità dei monolocali più piccoli alle vetrate da installare senza permessi: ecco cosa cambia
Doveva essere convertito in legge entro il 28 luglio, pena la scadenza del decreto. In un calendario parlamentare intasato, il governo ha fatto ricorso alla fiducia ed è riuscito a far approvare ieri – 24 luglio -, dal Senato, il provvedimento fortemente voluto da Matteo Salvini. Il cosiddetto Salva casa, promosso dal leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, è legge. Le opposizioni derubricano la norma a «ennesimo condono», mentre esulta la maggioranza: «È la prima e importante semplificazione edilizia e urbanistica per i cittadini», commenta il sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante, di Forza Italia. Bisognerà ancora attendere, invece, per l’annunciato intervento “salva Milano”, che servirà a regolarizzare i grattacieli meneghini su cui la procura ha avviato delle inchieste. Ma intanto, cosa cambia per i cittadini con l’approvazione del Salva casa?
Le nuove superfici e altezze per l’abitabilità
Modificati gli standard minimi che rendono abitabili gli appartamenti. Per i monolocali, purché abitati da un solo inquilino, la metratura minima scenda da 28 a 20 metri quadrati. Nel caso vi risiedano due persone, il limite minimo cala da 38 a 28 metri quadrati. Anche l’altezza richiesta per le abitazioni si abbassa da 2,7 a 2,4 metri.
L’edilizia libera
Semplificato l’iter burocratico per la realizzazione di alcuni lavori. Ovvero, non sarà più necessario richiedere un permesso per installare pompe di calore fino a 12 kw ed eliminare le barriere architettoniche. Nella cosiddetta “edilizia libera” rientrano anche le Vepa, ovvero le vetrate panoramiche amovibili e trasparenti che potranno essere montate senza avviare pratiche presso gli uffici competenti. Allo stesso modo, liberalizzata l’installazione di tende a pergola o biodinamiche.
Più tolleranza sulle difformità
Nella sintesi proposta dal Corriere, si sottolinea come gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, qualora non rispettino le caratteristiche di altezza, distacchi e cubatura della superficie coperta, non costituiranno violazione edilizia. Le soglie che permettono tale tolleranza sono: il 6% di difformità, se l’abitazione non supera i 60 metri quadri, il 5% per le superfici tra 60 e 100 metri quadri, il 4% tra 100 e 300 metri quadri, il 3% tra i 300 e i 500 metri quadri, il 2% per le superfici superiori ai 500 metri quadri.
Lavori nei condomini
Per quanto riguarda i condomini, le possibilità difformità edilizie delle parti comuni non incideranno più sulle proprietà esclusive, e viceversa. Qualora uno dei due spazi presentasse delle irregolarità, i proprietari degli immobili potranno comunque procedere con lavori di modifica o riqualificazione sugli spazi che, invece, sono in regola. Due esempi: «Se il locale portineria di un condominio non è a norma, un condomino potrà ristrutturare casa sua. Se una unità immobiliare ha una veranda abusiva, il condominio potrà ristrutturare il locale portineria».
Via la “doppia conforme” per le sanatorie
Infine, eliminata la cosiddetta “doppia conforme” per gli abusi minori. Cioè, per sanare gli abusi più piccoli, basterà che l’intervento sia in linea con la disciplina urbanistica vigente al momento della domanda, e non con le regole che esistevano al momento della realizzazione dell’abuso.
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