Strage di Erba, ecco perché i giudici hanno detto no alla revisione del processo su Olindo e Rosa
La richiesta di revisione presentata da Olindo Romano e Rosa Bazzi, per quanto rituale, non è ammissibile «sotto il duplice profilo della mancanza di novità e della inidoneità a ribaltare il giudizio di penale responsabilità delle prove di cui è chiesta l’ammissione». Questa la conclusione, letta dall’Agi, a cui sono arrivati i giudici della Corte d’appello di Brescia che hanno definito come inammissibile l’istanza di revisione della sentenza che condannò la coppia all’ergastolo per la strage di Erba (dove quattro persone morirono, tra cui un bimbo di due anni, e un ferito gravissimo).
Nessun complotto
Sul caso sia difesa che pg chiedevano di riaprire il procedimento di revisione sulla sentenza che ha portato all’ergastolo della coppia, colpevole di avere ucciso l’11 dicembre 2006 a Erba Raffaella Castagna, sua madre Paola Galli, suo figlio Youssef di due anni e la vicina di casa Valeria Cherubini. «L’istanza è manifestamente inammissibile, esaurendosi nella ripetizione, alla luce delle nuove acquisizioni (che, come si è visto, tali non sono) e nella prospettiva della falsità della prova, di doglianze già sviluppate nei precedenti gradi di giudizio e in sede d’incidente di esecuzione» è la conclusione dei giudici. E non ci fu alcun complotto sui due: «La falsità delle prove (rectius: del loro iter formativo), così come i presunti fatti-reato che avrebbero inquinato il processo, non discenderebbe da nuove prove di segno opposto a quelle considerate in sede di cognizione ma da una sorta di complotto ai danni di Romano e della Bazzi, che avrebbe condotto gli inquirenti a costruire a tavolino la traccia ematica rinvenuta sul battitacco della Seat Arosa e a insufflare in modo surrettizio (occultando di averlo sentito, cancellando le relative intercettazioni e falsificando i verbali dei colloqui registrati) Mario Frigerio, per poi costringere gli odierni ricorrenti a confessare, anche in questo caso sopprimendo conversazioni oggetto d’intercettazione che avrebbero potuto dimostrarne l’innocenza».
«Pg Trafusser non era legittimato a chiedere la revisione»
Non solo, secondo quanto riporta Ansa il pg Cuno Tarfusser non era legittimato nel chiedere la revisione. La richiesta «prima ancora che carente sotto il profilo della novità della prova, è inammissibile per difetto di legittimazione del proponente». Secondo i giudici «la richiesta di revisione è stata formulata da un sostituto procuratore generale della Corte d’appello di Milano privo di delega relativamente alla materia delle revisioni, riservata, secondo li documento organizzativo dell’ufficio, all’avvocato generale, e non assegnatario del fascicolo ed è stata depositata nella cancelleria del procuratore generale di Milano, che l’ha trasmessa alla Corte, evidenziando la carenza di legittimazione del proponente, disconoscendone il contenuto e chiedendo che fosse dichiarata inammissibile».
La pista della droga: nessun riscontro
«L’ipotetico movente legato a un regolamento di conti nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti é stato invano approfondito nella prima fase delle indagini e non ha trovato alcun riscontro», da parte della Guardia di Finanza e «non può certo trovare nuova linfa nelle apodittiche affermazioni di Abdi Kais (un tunisino che era stato in carcere con Azouz Marzouz, ndr) e nelle supposizioni degli altri pregiudicati intervistati mentre era in corso l’odierno processo di revisione».