Cassa integrazione

Cassa integrazione

La cassa integrazione è un ammortizzatore sociale che ha l’obiettivo di sostenere il reddito dei lavoratori per evitare, finché possibile, la risoluzione del rapporto di lavoro, quando, a causa di situazioni di crisi delle aziende, subiscono una sospensione del rapporto di lavoro. Diversa è, invece, la NASpI (“Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego”), ammortizzatore sociale che ha l’obiettivo di sostenere il reddito dei lavoratori quando questi sono già fuoriusciti dall’azienda.

L’istituto della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria accompagna quindi l’azienda ed i lavoratori nelle fasi di crisi, permettendo non solo un sostegno al reddito, ma anche, in molti casi, un rinvio dei licenziamenti o una certa gradualità nell’esubero del personale.

L’applicazione della Cassa integrazione determina una sospensione delle reciproche obbligazioni del lavoratore e del datore di lavoro connesse al rapporto di lavoro subordinato, nonostante il rapporto stesso permanga giuridicamente sussistente ed efficace. Le prestazioni connesse al rapporto sono destinate a essere nuovamente rese dalle parti alla ripresa dell’attività produttiva aziendale per effetto del superamento della crisi.

Cassa integrazione ordinaria

La legge prevede due distinte tipologie di Cassa integrazione: una denominata ordinaria e una denominata straordinaria.

La Cassa ordinaria è finalizzata a supportare ipotesi di crisi aziendale assolutamente contingenti e di breve durata, mentre quella straordinaria è destinata a intervenire nelle ipotesi di ristrutturazioni aziendali prolungate nel tempo e legate a un ridimensionamento produttivo. Diversi sono anche i settori di applicazione e la durata dei trattamenti.

L’intervento ordinario della cassa integrazione trova, applicazione nei seguenti settori:

  • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. n. 602/1970;
  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • imprese addette all’armamento ferroviario;
  • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione.

L’intervento ordinario della cassa integrazione è rimasto disciplinato dalla legge 20 maggio 1975, n. 164 e dall’art. 14 della legge 23 luglio 1991, n. 223 fino all’intervento del D.Lgs. n. 148/2015 che ha ridisegnato la materia (INPS, Circolare n. 197/2015).

Il trattamento di cassa integrazione guadagni viene riconosciuto in presenza di eventi brevi e transitori che non mettano in dubbio la ripresa produttiva.

Questi eventi possono essere ricondotti sostanzialmente a due ipotesi di sospensione dell’attività produttiva dell’azienda (art. 11, D.Lgs. n. 148/2015):

eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai dipendenti (incluse le intemperie stagionali): devono essere caratterizzati dalla mancanza di un nesso di causalità tra il loro verificarsi e il comportamento dell’imprenditore o dei suoi dipendenti. Gli eventi transitori devono essere destinati a esaurirsi in un periodo di tempo circoscritto, superato il quale l’attività dell’impresa possa riprendere regolarmente. A tal proposito la transitorietà deve risultare congiunturale e deve rendere ragionevolmente prevedibile la ripresa dell’attività produttiva stessa e la conseguente riammissione in azienda dei lavoratori sospesi.

situazioni temporanee di mercato che non pongano in dubbio la ripresa della normale attività produttiva: si intendono quegli eventi che dipendono da fattori esterni all’azienda e che incidono oggettivamente sulla capacità produttiva della stessa. Si pensi, al caso fortuito o di forza maggiore, come un disastro naturale, un terremoto ecc., ma anche a fatti dipendenti dalla volontà o dalle vicende di soggetti estranei all’azienda come avviene, ad esempio, per i casi di mancato approvvigionamento dell’azienda da parte dei fornitori.

I criteri di concessione sono stati definiti in modo analitico dal Ministero del Lavoro con il Decreto Ministeriale del 15 aprile 2016, n. 95442, emanato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 148/2015, nel solco delle due cause integrabili confermate dall’art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015.

Il trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni è assicurato ai lavoratori con la qualifica di operai, di impiegati e di quadri, assunti a tempo indeterminato o anche a tempo determinato, nonché ai lavoratori a tempo parziale e a quelli in periodo di prova, oltre ai soci e ai dipendenti delle cooperative.

L’articolo 12 del D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce la durata massima della Cassa integrazione guadagni ordinaria::

  • per un periodo massimo di 13 settimane consecutive, prorogabile in casi eccezionali per successivi periodi trimestrali, fino a un massimo complessivo di 52 settimane;
  • superato tale limite, per la stessa unità produttiva non possono essere richiesti ulteriori interventi dell’istituto prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di ripresa della normale attività produttiva;
  • in caso di interventi non consecutivi, la durata non può comunque eccedere 52 settimane, nell’arco di un biennio mobile.

Nei limiti di durata indicati non possono comunque essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale.

Infine è fatto obbligo per l’impresa di comunicare nella domanda di concessione della CIGO il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente (distinti per orario contrattuale), con riferimento all’unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

Cassa integrazione straordinaria

La cassa integrazione guadagni straordinaria differisce da quella ordinaria poiché non interviene per eventi temporanei, ma ha l’obiettivo di fronteggiare situazioni di strutturali e durevoli nel tempo.

Il D.Lgs. n. 148/2015 subordina la concessione dell’intervento straordinario alla presentazione da parte dell’azienda di uno programma di attuazione dettagliato, anche con riferimento alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della situazione di crisi aziendale.

La durata dell’intervento è limitata, mentre i costi di accesso alla procedura sono più elevati. La procedura per l’ammissione è analoga a quella per la CIGO: un esame congiunto obbligatorio con i sindacati volto all’individuazione di criteri di scelta dei lavoratori da sospendere (è obbligatorio il meccanismo della rotazione, la cui assenza deve essere dettagliatamente motivata dall’azienda che non intende applicarla).

La CIGS può essere richiesta dalle aziende nei settori seguenti a condizione che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti (inclusi apprendisti e dirigenti):

  • imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
  • imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che eserciti l’influsso gestionale prevalente;
  • imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
  • imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscono una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
  • imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
  • imprese di vigilanza.

Tali disposizioni trovano anche applicazione nei confronti di altre categorie di imprese, a condizione che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di ammissione alla CIGS abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti (inclusi apprendisti e dirigenti), vale a dire:

  • imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
    agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

Trovano, inoltre, applicazione la medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, in relazione:

  • alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale;
  • ai partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di euro 11,25 milioni annui a decorrere dall’anno 2016.

In caso di richieste presentate prima che siano trascorsi 6 mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l’impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento (art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015). Resta invariata la disciplina relativa alle aziende in amministrazione controllata (D.L. n. 148/1993, conv. con modificazioni dalla legge n. 236/1993).

L’intervento straordinario della cassa integrazione guadagni si ricollega a ipotesi di riduzione o sospensione delle attività produttive aziendali connesse a eventi di lunga durata e di esito incerto. L’intervento straordinario di cassa integrazione guadagni – ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015 – opera, in particolare, in caso di sospensione o riduzione di attività causate da:

  • riorganizzazione aziendale: deve consistere in un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, nonché contenere indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di formazione. In ogni caso, il programma deve essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario di lavoro;
  • crisi aziendale (dal 1° gennaio 2016, non è più ammesso farvi ricorso in caso di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa): deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve, altresì, indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale;
  • contratto di solidarietà: l’art. 21, comma 5, D.Lgs. n. 148/2015 disciplina i contratti di solidarietà difensivi quale autonoma causale di ricorso alla CIGS.

Con il DM 25 marzo 2016, n. 94033, il Ministero del Lavoro ha indicato i criteri da adottare per l’approvazione delle domande di CIGS.
In particolare, in relazione ai programmi riorganizzazione aziendale, è necessario per l’azienda indicare il recupero occupazionale di una quota non inferiore al 70% dei lavoratori interessati, con la facoltà per le aziende di provvedere al loro riassorbimento anche presso altre unità produttive della medesima azienda, ovvero presso altre società .

In relazione ai programmi di intervento per crisi aziendale, il datore di lavoro deve indicare in maniera analitica in una apposita relazione tecnica l’andamento negativo o involutivo nei due anni precedenti la domanda, allegando specifici indicatori economici-finanziari nel bilancio di esercizio; è poi necessario presentare il piano di risanamento, che dovrà garantire la continuazione dell’attività di impresa e la salvaguardia dei posti di lavoro, senza limiti di personale da riassorbire.

I limiti di durata della CIGS sono differenti a seconda delle specifiche causali previste dalla legge. In particolare:

  • per la riorganizzazione aziendale, per ciascuna unità produttiva, la durata massima è pari a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile (comma 1);
  • per la crisi aziendale e per ciascuna unità produttiva, la durata massima è di 12 mesi, anche continuativi. Inoltre, non è possibile concedere una nuova autorizzazione prima che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente autorizzazione (comma 2);
  • per crisi o riorganizzazione aziendale, possono essere autorizzate sospensioni soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva, nell’arco di tempo del programma autorizzato (comma 4);
  • in caso di contratti di solidarietà, ai fini del calcolo della durata massima complessiva di 24 mesi, la durata dei trattamenti per la causale del contratto di solidarietà medesimo viene computata nella misura della metà, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile.

Cassa integrazione in deroga

La legge n. 92/2012, con il dichiarato scopo di assicurare la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, aveva mantenuto in vita il sistema degli ammortizzatori sociali in deroga, nei limiti delle risorse disponibili.

Si trattava di una disciplina prevista inizialmente in via transitoria per il triennio 2013-2016, durante il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, poteva disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente.

Tali trattamenti sono stati concessi nei limiti delle risorse finanziarie inizialmente destinate a tale scopo nell’ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185), che in seguito è stato appositamente rifinanziato tramite vari interventi legislativi, fra cui il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54 convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2013, n. 85, nonché la legge di stabilità per l’anno 2016 (art. 1, comma 304, legge n. 208/2015).

I criteri di accesso e di concessione dei trattamenti sono stati ridefiniti con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1° agosto 2014, n. 83473, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.L. n. 54/2013 sopra citato. Anche il D.Lgs. n. 148/2015 ha seguito questo approccio, ribadendo da un lato l’uscita di scena di tali strumenti con effetto dal 1° gennaio 2017, ma attribuendo nel contempo alle regioni e alle province autonome la possibilità di disporre, per gli anni 2015 e 2016 (cfr. l’art. 44 di tale Decreto)

Come funziona la cassa integrazione

Per accedere al beneficio dell’integrazione salariale, l’azienda deve esperire previamente la consultazione sindacale e successivamente presentare la domanda di ammissione al trattamento per via telematica all’INPS.

L’articolo 14, D.Lgs. n. 148/2015 prevede che che l’azienda che intenda richiedere l’integrazione salariale deve:

  • nei casi di “eventi oggettivamente non evitabili”, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali, o alla RSU, nonché alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione dei lavoratori interessati (art. 14, comma 4);
  • nei casi di “sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro” superiore a 16 ore settimanali e a richiesta dello stesso imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 14, procedere a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La richiesta di esame congiunto deve essere presentata entro 3 giorni dalla comunicazione di cui al primo comma dell’art. 14 e la relativa procedura deve esaurirsi entro i 5 giorni successivi a quello in cui è stata fatta la richiesta stessa (art. 14, commi 2 e 4);
  • in tutti gli altri casi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015, comunicare preventivamente le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati alle rappresentanze sindacali aziendali e alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia. Anche in questa ipotesi, e sempre su richiesta di una delle parti, potrà seguire un esame congiunto della situazione, con lo scopo di affrontare le problematiche connesse alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa. La procedura deve esaurirsi, in questo caso, entro 25 giorni dalla data della richiesta, ovvero entro 10 se l’azienda coinvolta ha fino a 50 dipendenti (art. 14, comma 3).

Esaurita la fase di consultazione sindacale, la domanda di ammissione al trattamento deve essere inoltrata per via telematica alla sede provinciale INPS territorialmente competente (art. 15, D.Lgs. n. 148/2015).

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro; per le ipotesi di domande relative a “eventi oggettivamente non evitabili”, si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento (art. 15, comma 2, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 185/2016).

La violazione dei termini sopra indicati comporta l’obbligo per l’azienda di farsi carico dell’integrazione salariale.

Secondo quanto previsto dall’art. 16 del D.M. del 15 aprile 2016, n. 95442 alla domanda di ammissione deve essere allegata una relazione tecnica con indicazione delle motivazioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Come calcolare lo stipendio

Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015, la misura dell’ammontare delle integrazioni salariali (in linea con quanto disposto dalla normativa pre- vigente) è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale.

Il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga e diventa – nella misura – omogeneo per CIGO, CIGS e CdS.

La misura del trattamento è soggetta alla riduzione del 5,84% derivante dall’applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti e non può superare gli importi massimi determinati in relazione all’ammontare della retribuzione.

L’ammontare dei predetti massimali per il 2018 è fissato nei seguenti importi:

euro 998,18, nei casi in cui la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento (comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive) è pari o inferiore a euro 2.159,48;

euro 1.199,72, quando la retribuzione mensile di riferimento è superiore al predetto importo di euro 2.159,48.

È altresì previsto un ulteriore incremento dei richiamati massimali, pari al 20%, per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Il trattamento di integrazione salariale sostituisce, in caso di malattia, l’indennità giornaliera, nonché l’eventuale integrazione contrattualmente dovuta e non spetta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione. Ai lavoratori beneficiari è corrisposto, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare.

Cassa integrazione Covid-19

Per far fronte all’emergenza sanitaria da Coronavirus, il Governo ha introdotto un ammortizzatore sociale specifico per sostenere il reddito dei lavoratori per tutti i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In particolare, il Decreto legge n. 9/2020, contenente le prime misure economiche per famiglie ed imprese situati nei Comuni della cd. zona rossa, in deroga alla normativa ordinaria, ha ampliato l’ambito di applicazione della cassa integrazione e ha introdotta una procedura semplificata per accedere al trattamento di integrazione salariale da parte della quasi totalità delle aziende e dei settori inizialmente colpiti dai provvedimenti di lockdown. L’estensione della zona rossa all’intero territorio nazionale ha portato successivamente la necessità di estendere le misure a tutela del lavoro a tutto il territorio nazionale.

La cassa integrazione Covid-19 del DL Cura Italia

Con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, il Governo ha disciplinato l’accesso all’ammortizzatore sociale con causale unica “Covid-19” per una durata di massimo 9 settimane, a partire dal 23 febbraio 2020. Il trattamento di integrazione salariale è stato esteso anche alle piccole imprese (solitamente escluse dalla normativa ordinaria di CIGO e della CIGS) attraverso la cd. cassa integrazione in deroga.

La proroga nel D.L. Rilancio

Il prolungarsi dell’emergenza sanitaria ha costretto il Governo ad prorogare la cassa integrazione con causale unica Covid-19. In particolare, con il D.L. Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020) il Governo ha concesso la possibilità di utilizzare ulteriori 5 settimane di cassa integrazione nel periodo ricompreso dal 23 febbraio al 31 agosto.

L’ulteriore proroga in fase di conversione del DL Rilancio

Tuttavia, la combinazione tra divieto licenziamento e la scadenza degli ammortizzatori sociali prevista dal DL Rilancio, ha costretto il Governo a prorogare nuovamente di ulteriori 4 settimane la cassa integrazione Covid-19 in fase di conversione in legge (L. n. 77/2020) da usufruire entro il 31 agosto 2020, al fine di non creare “nuovi esodati”.

La proroga del Decreto Agosto

Infine, con il D.L. Agosto (Decreto Legge n. 104/2020), il Governo ha prorogato il divieto di licenziamento e conseguentemente la cassa integrazione con causale Covd-19, introducendo un contributo addizionale per quelle aziende che intendono usufruire dell’ammortizzatore sociale, ma che non hanno subito perdite di fatturato nel primo semestre 2020.

Testo di Andrea Garantola

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